Corte costituzionale
Ordinanza n. 324/1992
Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 324/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 3, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 18500
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa in quanto, essendosi omesso di indicare il reato per cui si procede, e di specificare quali disposizioni, in relazione alla fattispecie esaminata, debbano trovare applicazione, nell'ordinanza di rimessione non risulta enunciato l'oggetto del giudizio a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 9 gennaio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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