Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1992

Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 324

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
324/1992
Data di deposito
8 luglio 1992
Data di decisione
29 giugno 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:324

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 3, legge n. 319 del 10 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 18500

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa in quanto, essendosi omesso di indicare il reato per cui si procede, e di specificare quali disposizioni, in relazione alla fattispecie esaminata, debbano trovare applicazione, nell'ordinanza di rimessione non risulta enunciato l'oggetto del giudizio a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 9 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze