Corte costituzionale
Ordinanza n. 323/1992
Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 323/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:323
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
- art. 1, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
- legge n. 39 del 26 febbraio 1977
- art. 4, lett. c), legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 18626
La efficacia retroattiva della sentenza n. 188 del 1991, con la quale e' stato dichiarato illegittimo l'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39) nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, in relazione ai danni causati dalla circolazione dei veicoli, per quanto riguarda i danni alle persone, i parenti e gli affini, entro il terzo grado, nonche' gli affiliati, dell'assicurato, con lui conviventi, non puo' estendersi oltre la data di entrata in vigore (1 gennaio 1978) dell'indicato decreto legge. Cade pertanto la censura - formulata dal giudice 'a quo' sull'erroneo presupposto che la retroattivita' della decisione della Corte si dovesse far risalire fino alla data di entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 - di ingiustificata disparita' di trattamento fra terzi trasportati, riguardo ai danni alla persona causati da incidenti stradali avvenuti tra la data suddetta e il 31 dicembre 1977 (nella specie nel 1972), in quanto, a suo avviso, i trasportati legati all'assicurato da vincoli familiari, a differenza dai trasportati per cui tali vincoli non sussistessero - ed ai quali i benefici dell'assicurazione obbligatoria furono estesi solo con il decreto legge del 1976 - avrebbero potuto, in forza della suddetta sentenza, beneficiare dell'assicurazione, mentre invece anch'essi, in realta', ne rimanevano esclusi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo decreto legge, in parte qua.)
Massima n. 18629
La mancata estensione ai terzi trasportati dei benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, per gli incidenti, con danni alle persone, verificatisi nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore (1 gennaio 1978) del decreto legge n. 857 del 1976 (conv. in legge n. 39 del 1977) dal quale tale estensione e' stata disposta, e' giustificata dal criterio di gradualita' dell'attuazione del regime dell'assicurazione obbligatoria, ammesso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.l. n. 857 del 1976, in parte 'qua'). - S. nn. 55/1975 e 264/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.l. n. 857 del 1976 citato, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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