Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/1992
Corte cost., ord. 24 gennaio 1992, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/1992
- Data di deposito
- 24 gennaio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 18386
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, L. 23 ottobre 1985, n. 595 - impugnato "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata" - va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e perche' diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligata. Cio' in quanto, per l'un verso, la possibilita' del rimborso chiesto nel giudizio 'a quo' si collega, comunque, alla necessita' di un successivo intervento normativo regionale, volto a disciplinare le modalita' di accesso alla prestazione terapeutica e al rimborso (totale o parziale) della spesa sostenuta; per l'altro verso, la previsione di tali modalita' postula scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore regionale. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - nella stessa materia, v. anche S. n. 992/1988 (richiamata dal giudice 'a quo').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata, questione sollevata, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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