Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1992

Corte cost., ord. 24 gennaio 1992, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
19/1992
Data di deposito
24 gennaio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 595 del 23 ottobre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 18386

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, L. 23 ottobre 1985, n. 595 - impugnato "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata" - va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e perche' diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligata. Cio' in quanto, per l'un verso, la possibilita' del rimborso chiesto nel giudizio 'a quo' si collega, comunque, alla necessita' di un successivo intervento normativo regionale, volto a disciplinare le modalita' di accesso alla prestazione terapeutica e al rimborso (totale o parziale) della spesa sostenuta; per l'altro verso, la previsione di tali modalita' postula scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore regionale. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - nella stessa materia, v. anche S. n. 992/1988 (richiamata dal giudice 'a quo').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata, questione sollevata, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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