Corte costituzionale
Ordinanza n. 161/1992
Corte cost., ord. 2 aprile 1992, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 161/1992
- Data di deposito
- 2 aprile 1992
- Data di decisione
- 19 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:161
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18294
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, si ha violazione del principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione quando il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisca tale potere al di la' dei limiti imposti dalla riserva di legge. - S. nn. 127/1979, 902/1988 e 446/1990.
Massima n. 18295
In base all'art. 566, sesto comma,, cod. proc. pen. l'instaurazione del rito direttissimo e' condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioe' alla convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in ordine al rito ed al giudice del dibattimento e, quindi, la possibilita' di una sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale (v. massima A) quale garanzia di imparzialita' dell'organo giudiziario. Pertanto il fatto che nessuna norma preveda che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con il rito ordinario, non comporta violazione dell'art. 25 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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