Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1992

Corte cost., ord. 1° aprile 1992, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
151/1992
Data di deposito
1° aprile 1992
Data di decisione
18 marzo 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, n. 3, legge n. 180 del 7 maggio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 18367

Non costituisce trattamento discriminatorio per i coimputati sottufficiali ne' distinzione di condizioni personali vietata dall'art. 3 della Costituzione, la previsione che riserva la funzione di componente del collegio del Tribunale militare, quale giudice non togato, ai soli ufficiali, in quanto tale norma e' fondata sul fine di assicurare al collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale e di quelle cognizioni piu' ampie e piu' complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilita', attesa l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarita' della vita e dell'organizzazione militare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.) - Nello stesso senso: S. n. 49/1989.

Massima n. 18368

Una volta non ritenuto illegittimo che il militare non ufficiale sia giudicato da un ufficiale (v. massima A), non ha alcuna importanza il grado che questi rivesta, ne' e', pertanto, irragionevole e lesivo del divieto, ex art. 3 Cost., di distinzione di condizioni personali, che, in caso di coimputati ufficiali e sottufficiali, qualora quello sorteggiato per l'udienza per la categoria dei sottufficiali sia di grado inferiore all'ufficiale concorrente nel reato con il sottufficiale, prevalga come giudice non togato l'ufficiale di grado superiore, invece sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale imputato in concorso con il sottufficiale, perche' e' questo l'unico modo per realizzare la finalita' della norma che tende ad evitare che il giudice non togato possa trovarsi in posizione di soggezione gerarchica anche con uno solo degli imputati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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