Corte costituzionale
Ordinanza n. 151/1992
Corte cost., ord. 1° aprile 1992, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 151/1992
- Data di deposito
- 1° aprile 1992
- Data di decisione
- 18 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, n. 3, legge n. 180 del 7 maggio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 18367
Non costituisce trattamento discriminatorio per i coimputati sottufficiali ne' distinzione di condizioni personali vietata dall'art. 3 della Costituzione, la previsione che riserva la funzione di componente del collegio del Tribunale militare, quale giudice non togato, ai soli ufficiali, in quanto tale norma e' fondata sul fine di assicurare al collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale e di quelle cognizioni piu' ampie e piu' complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilita', attesa l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarita' della vita e dell'organizzazione militare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.) - Nello stesso senso: S. n. 49/1989.
Massima n. 18368
Una volta non ritenuto illegittimo che il militare non ufficiale sia giudicato da un ufficiale (v. massima A), non ha alcuna importanza il grado che questi rivesta, ne' e', pertanto, irragionevole e lesivo del divieto, ex art. 3 Cost., di distinzione di condizioni personali, che, in caso di coimputati ufficiali e sottufficiali, qualora quello sorteggiato per l'udienza per la categoria dei sottufficiali sia di grado inferiore all'ufficiale concorrente nel reato con il sottufficiale, prevalga come giudice non togato l'ufficiale di grado superiore, invece sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale imputato in concorso con il sottufficiale, perche' e' questo l'unico modo per realizzare la finalita' della norma che tende ad evitare che il giudice non togato possa trovarsi in posizione di soggezione gerarchica anche con uno solo degli imputati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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