Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/1992
Corte cost., ord. 25 marzo 1992, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/1992
- Data di deposito
- 25 marzo 1992
- Data di decisione
- 16 marzo 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:130
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18362
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione e' stata emessa contemporaneamente al rigetto dell'istanza di liberazione, con il quale si e' esaurita la pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza, con conseguente ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a questa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 12 agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze