Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1992

Corte cost., ord. 25 marzo 1992, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/1992
Data di deposito
25 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18362

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione e' stata emessa contemporaneamente al rigetto dell'istanza di liberazione, con il quale si e' esaurita la pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza, con conseguente ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a questa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 12 agosto 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze