Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/1992
Corte cost., ord. 25 marzo 1992, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/1992
- Data di deposito
- 25 marzo 1992
- Data di decisione
- 16 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 2 del 6 gennaio 1986
- art. 5, comma 51, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
- legge n. 60 del 7 marzo 1986
Parametri
Massime
Massima n. 18317
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata, perche' il nuovo motivo dedotto della disparita' di trattamento tra privato e pubblica amministrazione, non e' idoneo a far modificare la precedente decisione, in quanto la posizione del cittadino non e' assimilabile a quella dell'amministrazione postale attraverso la quale e' effettuato il versamento dei tributi. - O. n. 129/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 51, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal vice giudice conciliatore di Massa e Cozzile con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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