Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/1992
Corte cost., ord. 25 marzo 1992, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/1992
- Data di deposito
- 25 marzo 1992
- Data di decisione
- 16 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 13, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 9, legge n. 140 del 15 aprile 1985
- art. 19, legge n. 155 del 23 aprile 1981
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 409 del 22 dicembre 1990
- art. 2, decreto-legge n. 409 del 22 dicembre 1990
- legge n. 59 del 27 febbraio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18321
Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - S. n. 173/1986; O. nn. 120/1989, 171/1990.
Massima n. 18323
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, la determinazione della data di miglioramenti pensionistici spetta alla scelta discrezionale del legislatore, ed e' sottratta al sindacato di legittimita' costituzionale qualora, come nella specie, non sia stata effettuata con arbitrio o con irrazionalita', dovendosi quindi prescindere, ai fini del rigetto della questione, dalla eventualita' che vi possa essere stata, nel caso, da parte del giudice 'a quo', una errata individuazione delle norme denunziate. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 2, d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni in l. 27 febbraio 1991, n. 59).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale);
b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59;
Sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze