Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1992

Corte cost., ord. 25 marzo 1992, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/1992
Data di deposito
25 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 13, legge n. 297 del 29 maggio 1982
  • art. 9, legge n. 140 del 15 aprile 1985
  • art. 19, legge n. 155 del 23 aprile 1981
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 409 del 22 dicembre 1990
  • art. 2, decreto-legge n. 409 del 22 dicembre 1990
  • legge n. 59 del 27 febbraio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18321

Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - S. n. 173/1986; O. nn. 120/1989, 171/1990.

Massima n. 18323

Secondo principi gia' affermati dalla Corte, la determinazione della data di miglioramenti pensionistici spetta alla scelta discrezionale del legislatore, ed e' sottratta al sindacato di legittimita' costituzionale qualora, come nella specie, non sia stata effettuata con arbitrio o con irrazionalita', dovendosi quindi prescindere, ai fini del rigetto della questione, dalla eventualita' che vi possa essere stata, nel caso, da parte del giudice 'a quo', una errata individuazione delle norme denunziate. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 2, d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni in l. 27 febbraio 1991, n. 59).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale);

b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59;

Sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze