Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/1992
Corte cost., ord. 9 marzo 1992, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/1992
- Data di deposito
- 9 marzo 1992
- Data di decisione
- 21 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:100
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17992
Come la Corte ha piu' volte precisato, nei giudizi di legittimita' costituzionale una decisione additiva puo' ritenersi consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non sia frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio, come estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e' ammissibile, spettando la relativa scelta esclusivamente al legislatore. - In questo senso, fra le altre: S. nn. 109/1986 e 125/1988.
Massima n. 17996
Non e' in potere della Corte decidere la questione di legittimita' costituzionale, in materia di sanzioni sostitutive, degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di sostituire la pena contemplata dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, secondo i principi vigenti in ogni paese ove il processo accusatorio trova applicazione, in lavoro in favore della collettivita'. Con il 'petitum' perseguito nel caso dal giudice a quo si richiede infatti una pronuncia tale da sostituirsi integralmente a scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, in 'parte qua'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 del codice di procedura penale e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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