Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1992

Corte cost., ord. 9 marzo 1992, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:100

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17992

Come la Corte ha piu' volte precisato, nei giudizi di legittimita' costituzionale una decisione additiva puo' ritenersi consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non sia frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio, come estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e' ammissibile, spettando la relativa scelta esclusivamente al legislatore. - In questo senso, fra le altre: S. nn. 109/1986 e 125/1988.

Massima n. 17996

Non e' in potere della Corte decidere la questione di legittimita' costituzionale, in materia di sanzioni sostitutive, degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di sostituire la pena contemplata dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, secondo i principi vigenti in ogni paese ove il processo accusatorio trova applicazione, in lavoro in favore della collettivita'. Con il 'petitum' perseguito nel caso dal giudice a quo si richiede infatti una pronuncia tale da sostituirsi integralmente a scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, in 'parte qua'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 del codice di procedura penale e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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