Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1991
Corte cost., sent. 16 febbraio 1991, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1991
- Data di deposito
- 16 febbraio 1991
- Data di decisione
- 11 febbraio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 6, legge della Regione siciliana n. 34 del 5 settembre 1990
- art. 17, comma 2, legge della Regione siciliana del 19 luglio 1990
Parametri
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 16939
Non contrasta con il principio della legislazione statale ( art. 10 d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970) secondo il quale l'insegnamento ai minori in stato di difficolta', quali sono i non vedenti (o sordomuti), non puo' essere impartito se non da docenti che abbiano conseguito una specifica specializzazione, - principio non derogabile dalla Regione Sicilia nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di istruzione media (art. 17, lett. d, dello Statuto speciale) - la norma regionale (art. 10, sesto comma, del disegno di legge della Regione siciliana, n. 641, approvato il 19 luglio 1990, successivamente promulgato e pubblicato come legge regionale 5 novembre 1990, n. 34) che prevede l'immissione degli insegnanti non di ruolo in servizio presso gli istituti professionali per ciechi, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio e della abilitazione, anche se privi della richiesta specializzazione: tale norma infatti va interpretata, nel quadro della normativa in cui si colloca, nel senso che i detti docenti non potranno essere utilizzati per l'insegnamento ai non vedenti, ma dovranno essere assegnati ad altro dei tipi di scuola (istituti d'arte, scuole medie annesse, istituti tecnici femminili) presso i quali, in base all'art. 10, comma quinto, della stessa legge regionale, l'immissione in ruolo e' prevista : con pieno rispetto, quindi, del suddetto principio della legislazione statale. Qualora poi il personale in parola non possa essere assegnato ad altro tipo di scuola - per carenza di posti o perche' immesso in ruolo per classi di concorso ivi non esistenti - si procedera', ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale impugnata, ad impiegarlo in attivita' amministrative. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, sesto comma, del disegno di legge della Regione siciliana n. 641, approvato il 19 luglio 1990, successivamente promulgato e pubblicato come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana)
Massima n. 16940
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641 della Regione Siciliana, approvato il 19 luglio 1990, seccessivamente promulgato e pubblicato come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 - proposta sotto il profilo che, il previsto inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, prescindendosi dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), violerebbe i limiti imposti dalla legislazione regionale dell'art. 17 dello Statuto speciale, nonche' l'art. 97 Cost. - in quanto con legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2, la norma impugnata e' stata sostituita con altra di diverso tenore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto comma, della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 luglio 1990, recante "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica" (successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, della legge della Regione Siciliana sopra indicata, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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