Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1991

Corte cost., sent. 11 febbraio 1991, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1991
Data di deposito
11 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 401, comma 5, codice di procedura penale 1930
  • art. 395, codice di procedura penale 1930
  • art. 401, comma 4, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 16980

La prescrizione dell'art. 401, quinto comma, cod. proc. pen. ("Le prove vanno assunte con le forme stabilite per il dibattimento") va inteso nel senso che le modalita' di espletamento della prova "nell'incidente probatorio sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale" e, pertanto, a proposito delle deposizioni testimoniali, la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di avere la disponibilita' delle dichiarazioni in precedenza rese alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero anche se non viene "menzionata nell'art. 401", risulta "ricompresa in tale regola" pur se per ovvie esigenze di salvaguardia del testimone, non possono, pero', essere messe a disposizione dell'indiziato (quanto meno nelle ipotesi di assunzione anticipata della prova per le ragioni indicate nell'art. 392 , primo comma, lettera b), prima dell'udienza di assunzione della prova: soltanto da quel momento, infatti, i rischi di inquinamento e di dispersione della prova o della sua fonte vengono ad attenuarsi. Cosi' interpretato, l'art. 407, quinto comma, cod. proc. pen. non incorre nella violazione dell'art. 24 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 401, quinto comma, cod. proc. pen.). - Nello stesso senso, riguardo alla interpretazione dell'art. 401 cod. proc. pen. sent. n. 559/1990.

Massima n. 16981

Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 436/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi in cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanze del 19 aprile 1990 e del 21 aprile 1990;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 401, quarto comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 21 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze