Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1991
Corte cost., sent. 11 febbraio 1991, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1991
- Data di deposito
- 11 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 401, comma 5, codice di procedura penale 1930
- art. 395, codice di procedura penale 1930
- art. 401, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 16980
La prescrizione dell'art. 401, quinto comma, cod. proc. pen. ("Le prove vanno assunte con le forme stabilite per il dibattimento") va inteso nel senso che le modalita' di espletamento della prova "nell'incidente probatorio sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale" e, pertanto, a proposito delle deposizioni testimoniali, la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di avere la disponibilita' delle dichiarazioni in precedenza rese alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero anche se non viene "menzionata nell'art. 401", risulta "ricompresa in tale regola" pur se per ovvie esigenze di salvaguardia del testimone, non possono, pero', essere messe a disposizione dell'indiziato (quanto meno nelle ipotesi di assunzione anticipata della prova per le ragioni indicate nell'art. 392 , primo comma, lettera b), prima dell'udienza di assunzione della prova: soltanto da quel momento, infatti, i rischi di inquinamento e di dispersione della prova o della sua fonte vengono ad attenuarsi. Cosi' interpretato, l'art. 407, quinto comma, cod. proc. pen. non incorre nella violazione dell'art. 24 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 401, quinto comma, cod. proc. pen.). - Nello stesso senso, riguardo alla interpretazione dell'art. 401 cod. proc. pen. sent. n. 559/1990.
Massima n. 16981
Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 436/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi in cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanze del 19 aprile 1990 e del 21 aprile 1990;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 401, quarto comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 21 aprile 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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