Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1991
Corte cost., sent. 11 febbraio 1991, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1991
- Data di deposito
- 11 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 76, comma 1, punto 2, legge della Regione Veneto n. 61 del 27 giugno 1985
- art. 15, legge della Regione Veneto n. 9 del 11 marzo 1986
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 25, legge n. 47 del 25 febbraio 1985
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 16935
Ai fini del controllo del giudizio di rilevanza, e' precluso alla Corte costituzionale un sindacato sull'operato del giudice a quo circa l'ordine con il quale egli ha ritenuto di affrontare i motivi del ricorso sottoposto al suo esame, tanto piu' quando, come nella specie, appaia condivisibile l'essersi affrontato per primo il motivo che ha fornito l'occasione per sollevare la questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 16936
E' precluso al giudice della legittimita' delle leggi, in quanto attiene al merito della controversia demandata al giudice a quo, l'esame del profilo secondo il quale nel caso di specie, per il mutamento di destinazione dell'immobile - in ordine al quale (v. massima C) si sostiene che la impugnata norma di legge regionale, nel richiedere al riguardo l'autorizzazione, si sarebbe posta in contrasto con la legge statale - l'autorizzazione sarebbe stata necessaria anche secondo la legge statale.
Massima n. 16938
Dalla normativa statale in materia edilizia (artt. 8, 25 e 26 legge 25 febbraio 1985 n. 47) emerge che la modifica funzionale della destinazione d'uso degli immobili, non connessa all'esecuzione d'interventi edilizi, e' assoggettata al regime dell'autorizzazione, ma solo subordinatamente ad un preventivo apprezzamento di insieme del territorio diretto a valutare se dalle mutate utilizzazioni possano effettivamente derivare situazioni di incompatibilita' con il tessuto urbanistico, apprezzamento possibile in sede di pianificazione comunale - Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, punto 2, l. reg. Veneto 27 giugno 1985 n. 61, come modificato dall'art. 15, legge reg. Veneto 11 marzo 1986 n. 9, per contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto, in difformita' dal principio della legislazione statale, assoggetta i suddetti mutamenti di destinazione, direttaemnte ed indiscriminatemente, ad autorizzazione, restando assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 5 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, punto 2, della legge della Regione Veneto del 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), come modificato dall'art. 15 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante " Norme per l'assetto e l'uso del territorio"), sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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