Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1991

Corte cost., sent. 11 febbraio 1991, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1991
Data di deposito
11 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 76, comma 1, punto 2, legge della Regione Veneto n. 61 del 27 giugno 1985
  • art. 15, legge della Regione Veneto n. 9 del 11 marzo 1986

Parametri

Massime

Massima n. 16935

Ai fini del controllo del giudizio di rilevanza, e' precluso alla Corte costituzionale un sindacato sull'operato del giudice a quo circa l'ordine con il quale egli ha ritenuto di affrontare i motivi del ricorso sottoposto al suo esame, tanto piu' quando, come nella specie, appaia condivisibile l'essersi affrontato per primo il motivo che ha fornito l'occasione per sollevare la questione di legittimita' costituzionale.

Massima n. 16936

E' precluso al giudice della legittimita' delle leggi, in quanto attiene al merito della controversia demandata al giudice a quo, l'esame del profilo secondo il quale nel caso di specie, per il mutamento di destinazione dell'immobile - in ordine al quale (v. massima C) si sostiene che la impugnata norma di legge regionale, nel richiedere al riguardo l'autorizzazione, si sarebbe posta in contrasto con la legge statale - l'autorizzazione sarebbe stata necessaria anche secondo la legge statale.

Massima n. 16938

Dalla normativa statale in materia edilizia (artt. 8, 25 e 26 legge 25 febbraio 1985 n. 47) emerge che la modifica funzionale della destinazione d'uso degli immobili, non connessa all'esecuzione d'interventi edilizi, e' assoggettata al regime dell'autorizzazione, ma solo subordinatamente ad un preventivo apprezzamento di insieme del territorio diretto a valutare se dalle mutate utilizzazioni possano effettivamente derivare situazioni di incompatibilita' con il tessuto urbanistico, apprezzamento possibile in sede di pianificazione comunale - Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, punto 2, l. reg. Veneto 27 giugno 1985 n. 61, come modificato dall'art. 15, legge reg. Veneto 11 marzo 1986 n. 9, per contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto, in difformita' dal principio della legislazione statale, assoggetta i suddetti mutamenti di destinazione, direttaemnte ed indiscriminatemente, ad autorizzazione, restando assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 5 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, punto 2, della legge della Regione Veneto del 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), come modificato dall'art. 15 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante " Norme per l'assetto e l'uso del territorio"), sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze