Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:64
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11854
Con il nuovo codice il legislatore ha inteso abolire la funzione inquisitoria del giudice nella fase anteriore al dibattimento. L'udienza preliminare e' stata percio' congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti e non di cognizione piena (art. 421); ed e' solo per evitare le situazioni di stallo decisorio derivanti da incompletezza del materiale informativo offertogli che e' stato conferito al giudice il potere di promuovere il "supplemento istruttorio", concepito, peraltro, come regime eccezionale. Non viola, pertanto, il diritto di difesa il fatto che alle parti, in tale fase, non spetti un autonomo diritto alla prova che prescinde dalla valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e dalla previa indicazione dei temi sui quali la prova puo' utilmente essere prospettata, cio' perche' i modi di esercizio e fruizione del diritto di difesa possono essere diversamente articolati in relazione alle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti e nell'ordinaria configurazione del nuovo sistema processuale il diritto alla prova puo' esplicarsi pienamente nel dibattimento, ove sono escluse solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 422 c.p.p.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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