Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1991
Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1991
- Data di deposito
- 6 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 16932
La sottoposizione alla procedura fallimentare della societa' anche se di fatto e di modeste dimensioni trova adeguata giustificazione nella presunzione di speculazione e profitto che ne ha determinato la costituzione mentre la estensione del fallimento della societa' al socio e' diretta ad impedire che questi possa compiere atti di disposizione del suo patrimonio che deve, invece, servire a soddisfare i creditori sociali. Va pertanto escluso in via generale, che la differenziazione tra la societa' ed il piccolo imprenditore sia in proposito irrazionale.
Massima n. 16933
La esclusione, per consolidata giurisprudenza, dalla sottoposizione alla procedura fallimentare delle societa' artigiane e non anche delle societa' commerciali, trova giustificazione nella natura e nel carattere della societa' artigiana, che gode di uno status particolare ed e' soggetta ad una peculiare disciplina la quale si applica solo se le sue dimensioni siano modeste. Se invece le dimensioni crescono e quindi il guadagno della societa' assume le caratteristiche del profitto la societa' perde la natura di impresa artigiana e sara' soggetta al fallimento ritenendosi pevalente, in tal caso, il fine della speculazione e del profitto che giustifica la sottoposizione alla procedura concorsuale.
Massima n. 16934
Anche riguardo alla norma dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, per cui le societa' commerciali, anche se di modeste dimensioni, sono in ogni caso soggette alla procedura fallimentare, possono valere le considerazioni (relative alla effettiva entita' dell'impresa, della sua organizzazione e dei mezzi impiegati, agli effetti e alle ripercussioni del dissesto nell'economia generale, alla utilita' del ricorso alla procedura fallimentare per gli stessi creditori, specie in relazione alla esiguita' dell'attivo, ecc.) svolte nella sentenza di parziale illegittimita' dello stesso art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, con la quale e' stato rimosso il limite del capitale di non oltre L. 900.000, gia' posto, per le imprese gestite individualmente, alla nozione di "piccolo imprenditore" non soggetto a fallimento. Tali considerazioni, pero', rientrando nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria, attengono alla discrezionalita' del legislatore, al quale spetta la scelta di una delle varie soluzioni possibili. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, solevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 570/1989
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Savona con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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