Corte costituzionale
Sentenza n. 518/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 518
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 518/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:518
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lazio n. 7 del 3 febbraio 1982
- art. 12, legge della Regione Lazio n. 49 del 14 luglio 1983
- art. 14, penult. co, legge della Regione Lazio n. 49 del 14 luglio 1983
- art. 5, comma 2, lett. a), legge della Regione Lazio n. 49 del 14 luglio 1983
- art. 11, comma 2, legge della Regione Lazio n. 49 del 14 luglio 1983
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, decreto legge n. 168 del 30 aprile 1981
- art. 64, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 117, Costituzione
- legge n. 331 del 27 giugno 1981
Massime
Massima n. 17739
Il dubbio di costituzionalita' di una legge applicabile non autorizza, ne', tantomeno, obbliga i pubblici amministratori a sospendere l'applicazione di essa o a disapplicarla; infatti, nel nostro ordinamento soltanto il giudice ha il potere-dovere, ove consideri la questione "non manifestamente infondata" e "rilevante", di sospendere l'applicazione della legge e richiedere il pronunciamento della Corte.
Massima n. 17740
Non ha rilievo penale il comportamento posto in essere da pubblici amministratori in conformita' della legge applicabile, pur se - in ipotesi - costituzionalmente illegittima. - V. massima precedente.
Massima n. 17741
La questione di legittimita' costituzionale di una legge applicabile e' irrilevante nel giudizio penale a carico dei pubblici amministratori imputati per aver agito conformemente ad essa; infatti, non essendo tale comportamento penalmente rilevante, l'eventuale pronuncia della Corte non potrebbe esercitare alcuna influenza sul giudizio "a quo", neppure con riguardo alla formula di proscioglimento.
Massima n. 17742
La questione di legittimita' costituzionale della norma regionale, che consente di protrarre le convenzioni con istituti privati di cure psichiatriche oltre il termine (31 dicembre 1981) previsto dalla legislazione statale, e' irrilevante nel giudizio penale a carico degli amministratori regionali imputati di abuso innominato di ufficio per aver agito in conformita' della medesima norma regionale; infatti, essendo quest'ultima - in base al riparto di competenze legislative fra Stato e regioni - la legge applicabile, alla cui osservanza - per il dovere costituzionale della loro incontestabile soggezione ad essa - gli amministratori erano tenuti, nessuna responsabilita' penale puo' addebitarsi ad essi, e la pronuncia della Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 1, l. Reg. Lazio 3 febbraio 1982, n. 7, 5, comma secondo, lett. a, 11, comma secondo,12 e 14, penultimo comma, l. Reg. Lazio 14 luglio 1983, n. 49, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 64, comma secondo, l. 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 3, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981 n. 331).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 3 febbraio 1982, n. 7 (Assistenza negli istituti psichiatrici privati), e degli artt. 5, secondo comma, lettera a), 11, secondo comma, 12, e 14, penultimo comma, della legge della Regione Lazio 14 luglio 1983, n. 49 (Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale), nella parte in cui consentono convenzioni con istituti privati, che svolgano esclusivamente attività psichiatrica, oltre il termine del 31 dicembre 1981, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 64, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria), convertito dalla legge 27 giugno 1981, n. 331.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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