Corte costituzionale

Sentenza n. 510/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 510

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
510/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:510

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 51 del 15 febbraio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17747

Non e' irrazionale la scelta, operata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalita', di non attribuire al personale amministrativo delle segreterie delle Commissioni tributarie l'indennita' prevista dalla l. 22 giugno 1988, n. 221. Tale indennita' infatti e' stata estesa con legge n. 51/1989 al personale amministrativo di quegli istituti presso i quali prestavano servizio magistrati o categorie equiparate, equiparazione mai operata invece nei confronti dei componenti delle Commissioni tributarie; ne' ha rilievo la circostanza che l'indennita' in questione sia stata concessa - ma in base ad altra ratio - anche a personale "distaccato" presso gli uffici della giustizia militare non facente parte dei relativi ruoli. Peraltro al personale "de quo" e' devoluta, proprio per l'attivita' esplicata presso le segreterie, una specifica indennita' mensile, in relazione all'assiduita' ed al rendimento, con la quale mal si concilierebbe l'aggiunta di altro emolumento, deducibile per di piu' dal sistema, per lo stesso titolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, legge 15 febbraio 1989, n. 51, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V., in materia di attribuzione dell'indennita' c.d. giudiziaria, le sent. nn. 238/1990 e 119/1991 e le ord. nn. 97/1990 e 422/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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