Corte costituzionale
Sentenza n. 510/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 510
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 510/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:510
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 51 del 15 febbraio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 17747
Non e' irrazionale la scelta, operata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalita', di non attribuire al personale amministrativo delle segreterie delle Commissioni tributarie l'indennita' prevista dalla l. 22 giugno 1988, n. 221. Tale indennita' infatti e' stata estesa con legge n. 51/1989 al personale amministrativo di quegli istituti presso i quali prestavano servizio magistrati o categorie equiparate, equiparazione mai operata invece nei confronti dei componenti delle Commissioni tributarie; ne' ha rilievo la circostanza che l'indennita' in questione sia stata concessa - ma in base ad altra ratio - anche a personale "distaccato" presso gli uffici della giustizia militare non facente parte dei relativi ruoli. Peraltro al personale "de quo" e' devoluta, proprio per l'attivita' esplicata presso le segreterie, una specifica indennita' mensile, in relazione all'assiduita' ed al rendimento, con la quale mal si concilierebbe l'aggiunta di altro emolumento, deducibile per di piu' dal sistema, per lo stesso titolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, legge 15 febbraio 1989, n. 51, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V., in materia di attribuzione dell'indennita' c.d. giudiziaria, le sent. nn. 238/1990 e 119/1991 e le ord. nn. 97/1990 e 422/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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