Corte costituzionale

Sentenza n. 505/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 505

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
505/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:505

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 5, legge provincia Bolzano n. 13 del 23 maggio 1977
  • art. 46, comma 10, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
  • art. 5, legge provincia Bolzano n. 13 del 23 maggio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 17794

L'art. 10, quinto comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, stabilisce che al decreto di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica l'art. 46, decimo comma, legge Provincia Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, come sostituito dall'art. 5, legge Provincia Bolzano n. 13/1977 (anch'esso impugnato) che prevede (per la differente ipotesi di decadenza dall'assegnazione), la possibilita' di proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio. Per la loro natura strettamente processuale, tali norme violano il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, ne' tale violazione potrebbe escludersi in base al rilievo che la norma provinciale richiamata (art. 46, decimo comma, della legge n. 15 del 1972) e' riproduttiva della norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, essendo preclusa alle Province autonome, come del resto ad ogni altra regione, la possibilita' di riprodurre nelle loro leggi norme legislative statali, in quanto cio', anche quando le norme statali risultassero di per se applicabili, comporterebbe un'indebita novazione della fonte. Le suindicate disposizioni di legge della Provincia di Bolzano vanno percio' dichiarate illegittime per violazione dell'art. 108 della Costituzione. - V., riguardo al divieto per la legge regionale di interferire con la normativa statale sull'ordinamento processuale, le sent. nn. 81/1976 e 128/1963, 203/1987, 615/1987 e 727/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e dell'art. 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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