Corte costituzionale
Sentenza n. 505/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 505
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 505/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:505
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, legge provincia Bolzano n. 13 del 23 maggio 1977
- art. 46, comma 10, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
- art. 5, legge provincia Bolzano n. 13 del 23 maggio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 17794
L'art. 10, quinto comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, stabilisce che al decreto di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica l'art. 46, decimo comma, legge Provincia Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, come sostituito dall'art. 5, legge Provincia Bolzano n. 13/1977 (anch'esso impugnato) che prevede (per la differente ipotesi di decadenza dall'assegnazione), la possibilita' di proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio. Per la loro natura strettamente processuale, tali norme violano il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, ne' tale violazione potrebbe escludersi in base al rilievo che la norma provinciale richiamata (art. 46, decimo comma, della legge n. 15 del 1972) e' riproduttiva della norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, essendo preclusa alle Province autonome, come del resto ad ogni altra regione, la possibilita' di riprodurre nelle loro leggi norme legislative statali, in quanto cio', anche quando le norme statali risultassero di per se applicabili, comporterebbe un'indebita novazione della fonte. Le suindicate disposizioni di legge della Provincia di Bolzano vanno percio' dichiarate illegittime per violazione dell'art. 108 della Costituzione. - V., riguardo al divieto per la legge regionale di interferire con la normativa statale sull'ordinamento processuale, le sent. nn. 81/1976 e 128/1963, 203/1987, 615/1987 e 727/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e dell'art. 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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