Corte costituzionale
Sentenza n. 493/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 493
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 493/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:493
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Siciliana n. 338 del 2 maggio 1991
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana n. 338 del 2 maggio 1991
Parametri
- art. 28, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 26, comma 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 14, lett. 9), statuto regione Sicilia
- art. 97, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 17768
La tardiva comunicazione della legge regionale siciliana al Commissario dello Stato non si traduce in vizio formale dell'atto ma comporta soltanto che il termine di cinque giorni dato al Commissario per l'impugnazione della medesima legge decorra dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio di essa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione siciliana - della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 1991 con il n. 338 e comunicata al Commissario dello Stato oltre il termine di tre giorni, previsto dalla norma statutaria). - S. n. 365/1990.
Massima n. 17769
Anche una disciplina transitoria, ove diretta a realizzare o a favorire, sia pure in via contingente, il perseguimento di un obbiettivo primario connesso ad una legge di riforma, puo' assumere le caratteristiche proprie della norma fondamentale di riforma economico-sociale, suscettibile di vincolare l'esercizio delle competenze legislative "esclusive" delle Regioni (e Province) ad autonomia speciale.
Massima n. 17770
Il principio enunciato dall'art. 26, comma quarto, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, - il quale, benche' espresso in una disposizione transitoria, ha valore di norma fondamentale di riforma-economico sociale, vincolante per la legislazione regionale "esclusiva" - non pone una riserva assoluta di legge sull'assetto attuale della dirigenza pubblica (statale e non), tale da escludere ogni margine per discipline di tipo contrattuale, ma intende preservare l'attuale quadro normativo dei settori dirigenziali da interventi contingenti e parziali in vista e fino all'avvento della preannunciata legge di riforma della dirigenza, che dovra' armonizzare i vari settori (statali e regionali) di essa mediante la formulazione di principi fondamentali comuni. Con il detto principio non e', percio', in contrasto la normativa siciliana che - senza introdurre elementi di (rilevante) novita' rispetto a quella previgente (l. Regione Sicilia n. 41 del 1985) - dispone che anche per i dirigenti regionali si applichi il meccanismo della disciplina dell'organizzazione del lavoro e del trattamento economico mediante accordi sindacali. (Non fondatezza in riferimento all'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale per la Sicilia ed in relazione al suddetto art. 26, comma quarto, della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 2 maggio 1991 con il n. 338).
Massima n. 17771
L'art. 97, comma secondo, Cost. (secondo il quale "nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari) non incide nella materia dell'organizzazione del lavoro e del trattamento economico dei dipendenti regionali (ivi compresi i dirigenti), che la legislazione siciliana affida alla disciplina mediante accordi sindacali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97, comma secondo, Cost., della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 1991 con legge n. 338).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui epigrafe, nei confronti della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 2 maggio 1991 con il n. 338, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale", per violazione dell'art. 28 dello statuto speciale della regione siciliana;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 1 della stessa legge, per violazione dell'art. 14, lett. q), dello statuto speciale, in relazione all'art. 26, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 97, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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