Corte costituzionale
Sentenza n. 492/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 492
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 492/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:492
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 4, legge n. 39 del 28 febbraio 1990
- art. 3, comma 5, legge n. 39 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17793
In sede di esame della richiesta di nulla osta prevista riguardo alla espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per la pendenza nei suoi confronti di procedimento penale (art. 7 della legge 28 febbraio 1990, n. 39) la determinazione del Tribunale e' un atto interno, seppure necessario, ad un procedimento amministrativo, cosi' come amministrativa e' l'autorita' (Prefetto) cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo. Il Tribunale, pertanto, non e' legittimato a sollevare, in tale sede, nei confronti della norma suddetta, questioni di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittiminita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, legge 28 febbraio 1990, n. 39, in relazione all'art. 3, quinto comma, stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990 n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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