Corte costituzionale

Sentenza n. 492/1991

Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 492

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
492/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:492

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 4, legge n. 39 del 28 febbraio 1990
  • art. 3, comma 5, legge n. 39 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17793

In sede di esame della richiesta di nulla osta prevista riguardo alla espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per la pendenza nei suoi confronti di procedimento penale (art. 7 della legge 28 febbraio 1990, n. 39) la determinazione del Tribunale e' un atto interno, seppure necessario, ad un procedimento amministrativo, cosi' come amministrativa e' l'autorita' (Prefetto) cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo. Il Tribunale, pertanto, non e' legittimato a sollevare, in tale sede, nei confronti della norma suddetta, questioni di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittiminita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, legge 28 febbraio 1990, n. 39, in relazione all'art. 3, quinto comma, stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990 n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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