Corte costituzionale
Sentenza n. 491/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 491
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 491/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:491
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- art. 1, comma 4, quinquies, legge n. 37 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17749
Come gia' affermato la regola generale, valevole per tutti i pubblici dipendenti, e' quella del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', mentre il suo prolungamento fino a settanta anni rappresenta solo una eccezione, stabilita in alcuni casi, espressione di una scelta discrezionale del legislatore non arbitraria perche' sorretta da ragionevoli motivi; deve percio' escludersi una violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione ai dirigenti degli enti locali della normativa prevedente, per talune categorie di dipendenti dello Stato, il prolungamento dell'eta' pensionabile fino al settantesimo anno di eta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 440/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37, al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad esse equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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