Corte costituzionale

Sentenza n. 490/1991

Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 490

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
490/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:490

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
  • art. 1, comma 4, quinquies, legge n. 37 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 13996

Il principio del conseguimento della posizione di quiescienza al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sancito per gli impiegati e gli operai statali di sesso maschile dall'art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, pur non traducendosi in un divieto assoluto alla permanenza in servizio oltre quel termine viste le eccezioni - da qualificarsi in termini di deroga transitoria - stabilite per il personale della scuola (art. 15, l. 30 luglio 1973, n. 477) e poi esteso ai dirigenti civili dello Stato, rappresenta tuttavia la regola, di portata generale, con la conseguenza che a metro della sua legittimita' non puo' essere assunta una norma derogatoria, affermazione questa che deve essere confermata, anche in presenza di molteplici eccezioni contenute in discipline speciali e transitorie, ogni volta che la pronuncia richiesta sia nella sostanza volta ad ottenere un'estensione ulteriore delle fattispecie derogatorie del regime ordinario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla regola del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' v. Sent. nn. 238/1988 e 461/1989.

Massima n. 17730

L'aver consentito in via permanente (con la l. 19 febbraio 1991 n. 50) ai primari ospedalieri di ruolo di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione, anche a volerla considerare come una ulteriore deroga alla regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta', (ved. massima A) non fa altro che confermare come la valutazione delle specifiche situazioni delle singole categorie ed il bilanciamento tra il beneficio da concedere ed il costo - non solo economico - dell'eccezione, sia operazione discrezionale propria del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge, 27 febbraio 1990 n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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