Corte costituzionale
Sentenza n. 490/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 490
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 490/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:490
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- art. 1, comma 4, quinquies, legge n. 37 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 13996
Il principio del conseguimento della posizione di quiescienza al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sancito per gli impiegati e gli operai statali di sesso maschile dall'art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, pur non traducendosi in un divieto assoluto alla permanenza in servizio oltre quel termine viste le eccezioni - da qualificarsi in termini di deroga transitoria - stabilite per il personale della scuola (art. 15, l. 30 luglio 1973, n. 477) e poi esteso ai dirigenti civili dello Stato, rappresenta tuttavia la regola, di portata generale, con la conseguenza che a metro della sua legittimita' non puo' essere assunta una norma derogatoria, affermazione questa che deve essere confermata, anche in presenza di molteplici eccezioni contenute in discipline speciali e transitorie, ogni volta che la pronuncia richiesta sia nella sostanza volta ad ottenere un'estensione ulteriore delle fattispecie derogatorie del regime ordinario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla regola del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' v. Sent. nn. 238/1988 e 461/1989.
Massima n. 17730
L'aver consentito in via permanente (con la l. 19 febbraio 1991 n. 50) ai primari ospedalieri di ruolo di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione, anche a volerla considerare come una ulteriore deroga alla regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta', (ved. massima A) non fa altro che confermare come la valutazione delle specifiche situazioni delle singole categorie ed il bilanciamento tra il beneficio da concedere ed il costo - non solo economico - dell'eccezione, sia operazione discrezionale propria del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge, 27 febbraio 1990 n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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