Corte costituzionale
Sentenza n. 487/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 487
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 487/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:487
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto del 23 maggio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17774
Il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio governativo della legge regionale e motivi del ricorso di legittimita' costituzionale si intende rispettato anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la regione sia stata ragionevolmente messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente con quelle piu' ampiamente trattate nel ricorso stesso. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' proposta dalla Regione Veneto in quanto, nella specie, la predetta corrispondenza risulta assicurata dal fatto che la motivazione del ricorso rispetto a quella di rinvio, non ha introdotto profili nuovi e diversi, ma ne ha costituito solo un piu' ampio e dettagliato svolgimento). - S. nn. 100/1990, 122/1990, 261/1990.
Massima n. 17775
In tema di impiego pubblico, anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, poiche' comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni piu' elevate, e' figura di reclutamento soggetta alla regola generale del pubblico concorso, inteso quale mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti piu' capaci ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. A tale regola il legislatore puo' bensi' derogare (art. 97, ult. comma, Cost.) nella sua discrezionalita', ma entro il limite della necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, e cioe' facendo ricorso a procedure congrue e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e all'interesse da soddisfare. - S. nn. 453/1990, 161/1990, 187/1990, 81/1983.
Massima n. 17776
La legge della Regione Veneto riapprovata il 23 maggio 1991, demandando alla Giunta l'individuazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di specifici profili professionali che richiedono esperienze acquisibili all'interno dell'ente, nonche' autorizzando la medesima a stabilirne le modalita' di copertura mediante procedure concorsuali interne, introduce un particolare procedimento, esperibile anche in relazione a qualifiche funzionali superiori, il quale deroga alla regola generale del pubblico concorso - peraltro gia' recepita in precedenti leggi della Regione (art. 4, l. n. 65 del 1979, artt. 15, 19, 20, l. n. 30 del 1984, art. 5, l. n. 25 del 1988) - senza stabilire le cautele e garanzie necessarie ad assicurare che la procedura stessa - avuto riguardo ai soggetti da ammettere ed ai profili professionali da attribuire - sia idonea a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (v. massima B). La predetta legge della Regione Veneto va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 23 maggio 1991, recante: "Norme di accesso per profili professionali specifici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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