Corte costituzionale

Sentenza n. 487/1991

Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 487

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
487/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:487

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Veneto del 23 maggio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 17774

Il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio governativo della legge regionale e motivi del ricorso di legittimita' costituzionale si intende rispettato anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la regione sia stata ragionevolmente messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente con quelle piu' ampiamente trattate nel ricorso stesso. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' proposta dalla Regione Veneto in quanto, nella specie, la predetta corrispondenza risulta assicurata dal fatto che la motivazione del ricorso rispetto a quella di rinvio, non ha introdotto profili nuovi e diversi, ma ne ha costituito solo un piu' ampio e dettagliato svolgimento). - S. nn. 100/1990, 122/1990, 261/1990.

Massima n. 17775

In tema di impiego pubblico, anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, poiche' comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni piu' elevate, e' figura di reclutamento soggetta alla regola generale del pubblico concorso, inteso quale mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti piu' capaci ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. A tale regola il legislatore puo' bensi' derogare (art. 97, ult. comma, Cost.) nella sua discrezionalita', ma entro il limite della necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, e cioe' facendo ricorso a procedure congrue e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e all'interesse da soddisfare. - S. nn. 453/1990, 161/1990, 187/1990, 81/1983.

Massima n. 17776

La legge della Regione Veneto riapprovata il 23 maggio 1991, demandando alla Giunta l'individuazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di specifici profili professionali che richiedono esperienze acquisibili all'interno dell'ente, nonche' autorizzando la medesima a stabilirne le modalita' di copertura mediante procedure concorsuali interne, introduce un particolare procedimento, esperibile anche in relazione a qualifiche funzionali superiori, il quale deroga alla regola generale del pubblico concorso - peraltro gia' recepita in precedenti leggi della Regione (art. 4, l. n. 65 del 1979, artt. 15, 19, 20, l. n. 30 del 1984, art. 5, l. n. 25 del 1988) - senza stabilire le cautele e garanzie necessarie ad assicurare che la procedura stessa - avuto riguardo ai soggetti da ammettere ed ai profili professionali da attribuire - sia idonea a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (v. massima B). La predetta legge della Regione Veneto va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 23 maggio 1991, recante: "Norme di accesso per profili professionali specifici".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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