Corte costituzionale

Sentenza n. 486/1991

Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 486

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
486/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:486

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 458 del 27 ottobre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 17899

La finalita' di una legge, considerata nel suo complesso, non esclude la possibilita' che in essa (opportunamente o meno dal punto di vista della tecnica legislativa) sia inserita una disposizione avente una valenza diversa e piu' ampia, e che, proprio per tale valenza, la stessa disposizione sia idonea a fungere da 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimita' costituzionale riferito all'art. 3 Cost.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, pur se inserito in una legge essenzialmente di stanziamento volta soltanto a consentire il finanziamento di speciali spese dei comuni, l'art. 3, L. 27 ottobre 1988 n. 458, costituisca idoneo 'tertium comparationis' rispetto alle ipotesi di "accessione invertita" nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non comprese nella sua previsione).

Massima n. 17900

Per accertare la rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, L. 27 ottobre 1988 n. 458 - concernente l'"accessione invertita" di aree utilizzate per fini di edilizia residenziale pubblica - non e' necessario stabilire, se nella controversia oggetto del giudizio 'a quo' si tratti di edilizia convenzionata o agevolata, posto che entrambe sono espressamente contemplate dalla disposizione impugnata.

Massima n. 17901

Nella sua originaria configurazione giurisprudenziale, l'occupazione acquisitiva (o accessione invertita) di aree private e' correlata alla realizzazione di opere pubbliche sussumibili nella categoria dei beni pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili, e non e' percio' applicabile all'ipotesi - oggetto del giudizio 'a quo' - di realizzazione di alloggi di edilizia sociale da parte di soggetti privati, cui, invece si riferisce la previsione normativa 'ex' art. 3, L. 27 ottobre 1988 n. 458, donde la necessaria rilevanza della questione di costituzionalita' concernente tale norma.

Massima n. 17902

L'art. 3 della L. 27 ottobre 1988 n. 458, disciplinante l'"accessione invertita" di aree, illegittimamente espropriate, utilizzate a fini di edilizia residenziale pubblica, non puo' qualificarsi come norma transitoria, essendo ormai perdurante da anni l'attesa di una nuova disciplina normativa generale della materia delle espropriazioni per pubblica utilita'

Massima n. 17903

L'art. 3 della L. 27 ottobre 1988 n. 458 - in quanto recepisce, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la regola giurisprudenziale dell'"accessione invertita" gia' operante in via generale per tutte le opere pubbliche, e la estende a tutte le opere di edilizia sociale, pur se realizzate da soggetti privati - non ha natura derogatoria o eccezionale, ed e' percio' idoneo a fungere da 'tertium comparationis' rispetto alle ipotesi, non comprese nella sua previsione, di utilizzazione senza titolo, perche' mai emesso, delle aree private a fini di edilizia residenziale pubblica.

Massima n. 17904

L'art. 3 della L. 27 ottobre 1988 n. 458, vietando la retrocessione del terreno utilizzato 'sine titulo' per fini di edilizia residenziale pubblica e riconoscendo al proprietario solo il diritto al risarcimento del danno, recepisce, nello specifico settore dell'edilizia residenziale pubblica, la figura - di creazione giurisprudenziale - della cd. accessione invertita, estendondola a tutte le opere di edilizia sociale, ivi comprese quelle realizzate da soggetti privati e, percio', non qualificabili come pubbliche; pertanto, diversamente dallo schema giurisprudenziale, la previsione legislativa contempla la sola ipotesi di provvedimento espropriativo emesso e poi dichiarato illegittimo, e non anche quella di assoluta mancanza del provvedimento stesso, determinando cosi' una disparita' di trattamento priva di una sufficiente giustificazione razionale, atteso che entrambe le ipotesi conducono all'identica situazione finale di carenza di potere. Pertanto - esclusa la possibilita' di superare la rilevata discriminazione in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica - va dichiarata l'illegittimita' cosituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3, L. n. 458 cit., nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 458 ("concorso dello Stato nella spese degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio"), nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze