Corte costituzionale
Sentenza n. 483/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 483
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 483/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:483
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 10, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 4, comma 3, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 5, comma 4, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 13, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 2, comma 1, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 18, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 17, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 9, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 4, comma 5, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 4, comma 1, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 5, comma 2, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 5, comma 5, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 5, comma 1, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 8, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 2, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 4, comma 4, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 13, comma 1, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 13, comma 2, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
Parametri
- art. 23, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 7, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 5, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 6, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 11, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 8, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 9, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 116, Costituzione
- art. 8, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- unico, legge n. 127 del 21 aprile 1983
- art. 9, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.28, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 118, pacchetto per l'Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 30, pacchetto per l'Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- art. 14, ultimo co., statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 28, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 17865
Nel giudizio costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privati oltre il termine di costituzione della parte resistente, in ogni caso tardivo, va senz'altro dichiarato inammissibile.
Massima n. 17866
L'impugnazione di piu' disposizioni di una medesima legge, proposta facendo riferimento indistintamente ad un gruppo di norme di uno Statuto speciale, va dichiarata inammissibile in quanto manca (o e' assolutamente insufficiente) la specificazione delle singole questioni, che non risultano sollevate - come si sarebbe dovuto - ciascuna in relazione a specifici parametri di riferimento. (Inammissibilita' del ricorso della Regione Valle d'Aosta per la parte concernente l'impugnazione degli artt. 2, comma primo, 4, commi primo, terzo e quinto, 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto speciale).
Massima n. 17867
L'onere di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di costituzionalita' in via principale ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto dell'impugnazione, onde poter vagliare 'in limine litis' la concreta sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate, nonche' nell'esigenza di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita'. - cfr. S. nn. 517/1989, 998/1988 e 1111/1988, 459/1989, 85/1990.
Massima n. 17868
L'impugnazione dell'intera legge 9 gennaio 1991, n. 10, proposta dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento ad un gruppo di norme dello Statuto speciale, va dichiarata inammissibile per impossibilita' di configurare i precisi termini della questione, atteso che la generica motivazione della censura non puo' valere nei riguardi del complesso di norme che compongono la legge impugnata, le quali non costituiscono un corpo unitario. (Inammissibilita' del ricorso regionale per la parte concernente l'impugnazione della legge considerata nel suo complesso, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
Massima n. 17869
Le regioni a statuto speciale possono invocare la salvaguardia di proprie competenze solo facendo riferimento alle norme statutarie che ne fissano i modi ed i limiti; pertanto, la sola circostanza che in una determinata disciplina esse siano state equiparate alle regioni a statuto ordinario e' priva di conseguenze sul terreno della legittimita' costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'intera L. 9 gennaio 1991, n. 10, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento all'art. 116 Cost., sul rilievo - oltretutto generico - che la prevista consultazione delle regioni porrebbe sullo stesso piano quelle ordinarie e quello a statuto speciale).
Massima n. 17870
La L. 9 gennaio 1991, n. 10 - che attua, nel settore del risparmio energetico, le indicazioni programmatiche del PEN - e' diretta a realizzare un preminente interesse nazionale di carattere generale, insuscettibile di frazionamento a livello locale, la cui incidenza in altri settori, ricompresi nella sfera di competenza delle regioni o delle province autonome, esige il coordinamento procedimentale degli enti titolari delle attribuzioni coinvolte, da attuarsi nel rispetto del diverso grado di autonomia di ognuno di essi, secondo il principio di leale collaborazione tra Stato e soggetti delle autonomie.
Massima n. 17871
Le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono espressione di una competenza legislativa atipica diretta a specificare le norme statutarie, ed esigono percio' il rispetto del legislatore ordinario in virtu' del carattere di norme interposte che in tal modo assumono. - cfr. S. n. 224/1990.
Massima n. 17872
L'attribuzione al CIPE del potere di fissare - sentiti i ministri interessati, le regioni e le province autonome - le direttive per il coordinamento dei complessi interventi (statali e regionali) nel settore del risparmio energetico, risponde al fine di una coordinata attuazione del PEN e all'interesse nazionale ad esso indubbiamente connesso, e non lede le competenze delle Province autonome, dovendo pero' ritenersi, nel silenzio della legge, che siano in ogni caso fatte salve le funzioni che le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuiscono al "comitato misto paritetito di coordinamento per le attivita' elettriche" (v. art. 9, d.P.R. n. 235 del 1977). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2 cit., sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, comma primo; titolo VI; artt. 104 e 107; nonche' alle misure 30 e 118 del pacchetto per l'Alto Adige e all'articolo unico della L. 21 aprile 1983, n. 127).
Massima n. 17873
L'art. 4 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, demandando a successivi regolamenti statali l'adozione, per vari settori, di norme tecniche finalizzate al risparmio energetico, ha riguardo alla previsione di prescrizioni valevoli per l'intero territorio dello Stato e corrispondenti ad un obiettivo di rilievo nazionale, le quali, in quanto basate su valutazioni squisitamente tecniche, non coinvolgono scelte e indirizzi d'ordine politico-amministrativo spettanti ai soggetti di autonomia nelle materie ad essi attribuite, e non sono percio' lesive delle atribuzioni delle Province autonome: fermo restando che queste ultime - di fronte a eventuali norme regolamentari non aventi, in concreto, il carattere di prescrizioni tecniche - potranno esperire gli appropriati rimedi a tutela delle loro competenze legislative, espressamente salvaguardate, entro l'indicato limite, dall'art. 16 della medesima L. n. 10 del 1991. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, commi primo, terzo, quarto e quinto, L. n. 10 cit., sollevata dalle Province di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18 e 21; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Aldo Adige, nonche' alle norme di attuazione contenute nell'art. 9, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235). - S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990, 49/1991.
Massima n. 17874
E' lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni o alle province autonome l'imposizione ad esse, nell'ambito di settori riconosciuti di loro spettanza, di moduli procedimentali che ne condizionino in radice l'esercizio.
Massima n. 17875
La previsione che le Province autonome individuino "d'intesa con l'ENEA" i bacini energetici idonei alla realizzazione di interventi diretti all'uso nazionale e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, condiziona in radice - e dunque invasivamente - l'esercizio dell'attribuzione provinciale, in quanto il mancato raggiungimento dell'intesa impedisce la conclusione del procedimento, con conseguente sostituzione dello Stato alle Province (comunque) inadempienti; laddove, invece, l'apporto tecnico dell'ente strumentale dello Stato ben puo' essere assicurato - senza condizionare ad esso l'iter procedimentale - mediante la previsione di un parere. Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma primo, l. 9 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano individuino i bacini, su considerati, "d'intesa con" anziche' "sentito" l'ENEA.)
Massima n. 17876
La previsione che i piani provinciali relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia sono predisposti dalle Province autonome "d'intesa con gli enti locali e le loro aziende", condiziona in radice - e dunque invasivamente - l'esercizio della competenza provinciale, facendone dipendere l'adempimento da una presunta contitolarita' degli enti locali, in contrasto, altresi', con l'esigenza di pervenire comunque, nello spirito della legge, alla conclusione dei procedimenti. Va percio' dichirata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "d'intesa con" anziche' "sentiti" gli enti locali e le loro aziende.
Massima n. 17877
La previsione che i piani provinciali relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia siano predisposti "in coordinamento con l'ENEA" (art. 5, comma secondo, legge 9 gennaio 1991 n. 10) non e' lesiva delle competenze delle Province autonome, trattandosi di un parere tecnico da richiedere all'ENEA (e non di una "intesa", condizionante in radice l'esercizio dell'attribuzione provinciale).
Massima n. 17878
Non e' di per se' censurabile il conferimento con legge statale, ad un singolo ministro - anziche' al Governo nel suo complesso - del potere di sostituirsi alle regioni o province autonome inadempienti, in relazione ad attivita' di loro spettanza prive di discrezionalita' dell' "an" ed assoggettate ad un termine preventivo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non censurabile in se' il potere sostitutivo conferito al Ministro dell'industria dall'art. 5, comma quarto, legge 10 gennaio 1991 n. 10, in ordine all'individuazione dei bacini energetici ed alla predisposizione di piani relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano). - S. nn. 101/1989, 85/1990, 37/1991 e 49/1991.
Massima n. 17879
Il conferimento al Ministro dell'industria - di per se' legittimo - del potere di sostituirsi alle province autonome inadempienti all'individuazione dei bacini energetici e nella predisposizione dei piani relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia, non puo' prescindere dalla previsione di garanzie procedimentali idonee ad assicurare che l'esercizio del potere sostitutivo avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le medesime Province, e al tal fine non puo' ritenersi sufficiente la prevista audizione preventiva degli "enti locali", essendo tale locuzione comprensiva dei soli enti locali minori, e non anche delle Province autonome, cui spetta, invece, di essere preventivamente sentite sulle ragioni del mancato adempimento. Va, percio', dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma quarto, legge 9 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati. - S. nn. 304/1987, 830/1988. 85/1990 e 37/1991.
Massima n. 17880
E' inammissibile - in quanto generica e priva di motivazione - la censura proposta dalla Provincia di Bolzano avverso l'art. 5, comma quinto, legge 9 gennaio 1991 n. 10, secondo il quale i piani regolatori generali devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. (Inammissibilita' della questione, sollevata in riferimento all'art. 8, n. 5 e 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione).
Massima n. 17881
I contributi ed incentivi finanziari al risparmio energetico previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991, riguardando settori (come l'edilizio, l'industriale, l'artigianale, il terziario e l'agricolo) compresi in materie devolute alle Province autonome, incidono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, di cui l'art. 16, comma secondo, s.l., espressamente dispone la salvezza; non puo', dunque, lo Stato - per contrasto con tale articolo (nonche' con la precedente legge n. 127 del 1983) - delegare alle medesime Province la concessione ed erogazione dei suddetti contributi ne' disciplinarne il finanziamento con modalita' diverse da quelle statutariamente previste per le funzioni di spettanza provinciale. Deve, percio' dichiararsi l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 38, legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalita' di finanziamento secondo le norme statutarie.
Massima n. 17882
Gli artt. 8, 10 e 13, comma primo, legge 9 gennaio 1991 n. 10, - disciplinanti i presupposti ed i limiti della concessione di contributi per incentivare il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia nell'edilizia e nei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo, devono essere interpretati nel senso che i precetti ivi contenuti non si rivolgono alle Province autonome, atteso che la concessione di tali contributi rientra tra le funzioni proprie di esse e che si applica il sistema di finanziamento previsto dalle norme statutarie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' degli artt. 8, 10 e 13, comma primo, citt., sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 8, 9, 17, 20 e 21; 9, nn. 3 e 11; 15; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; nonche' in riferimento all'art. 5, legge 30 novembre 1989 n. 386). - V. massima precedente.
Massima n. 17883
La norma della legge n. 10 del 1991 che impone anche alle province autonome di promuovere " con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori, accordi tesi all'individuazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo, riguarda la materia dell'agricoltura, devoluta alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome dall'art. 8, n. 21, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed e' percio' invasiva di tale competenza, la cui salvezza e' espressamente ribadita, altresi' dall'art. 16, comma secondo, della stessa legge n. 10. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma secondo, legge 10 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.
Massima n. 17884
L'art. 17 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, senza nulla prevedere in ordine alla "concessione" e alla "revoca" di contributi di spettanza delle Province autonome, si limita a disporre, nel primo comma, il cumulo dei contributi finalizzati al risparmio energetico, di cui alla medesima legge, con altre eventuali provvidenze poste a carico del bilancio dello Stato, e non e' percio' lesivo di alcuna competenza provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 17 cit., sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 15; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Massima n. 17885
La questione di costituzionalita' proposta dalle Province autonome avverso l'art. 18 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 - che prevede le "modalita' di concessione ed erogazione dei contributi finalizzati al risparmio energetico - va dichiarata inammissibile, in quanto il primo comma della norma censurata (al quale soltanto hano riguardo le doglianze delle ricorrenti) si riferisce espressamente ai soli contributi di spettanza dello Stato, indicati negli artt. 11, 12 e 14, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte delle Province autonome e rispetto ai quali esse hanno dimostrato di non avere alcun interesse. (Inammissibilita' della questione, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 15; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile il ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta indicato in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia):
- art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, "d'intesa con" anziché "sentito" l'ENEA;
- art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "d'intesa con" anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende;
- art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati;
- artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie;
- art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 5 e 10, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, sollevate, con i rispettivi ricorsi in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 9 n. 9 dello statuto speciale e dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16, primo comma, dello statuto speciale;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 16, primo comma; titolo VI; 104 e 107 dello statuto speciale; alle misure 30 e 118 del pacchetto per l'Alto Adige e all'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo, terzo e quinto comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevata con il ricorso in epigrafe dalla provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 10, 18 e 21; 16 dello statuto speciale;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo, terzo, quarto, quinto comma della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 21 dello statuto speciale ed alle norme di attuazione contenute nell'art. 9 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;
8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 8, 9, 17, 20, 21; 9, nn. 3, 11; 15; 16, primo comma, dello statuto speciale e all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15 e 16, primo comma, dello statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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