Corte costituzionale

Sentenza n. 482/1991

Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 482

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
482/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:482

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 1, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 3, e segg., legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 9, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 3, comma 1, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 5, comma 1, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 3, comma 3, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 6, comma 1, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 17, comma 2, lett. b), legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 16, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 20, comma 8, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 24, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 24, comma 6, legge n. 9 del 9 gennaio 1991
  • art. 24, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1991

Parametri

  • art. 3, lett. d), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 7, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 5, ultimo co., statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, Costituzione
  • art. 8, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, lett. q), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, n.16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 8, n.19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 17801

Nel giudizio di costituzionalita' in via principale, l'intervento di soggetti privati oltre il termine di costituzione della parte resistente, essendo in ogni caso tardivo, va senz'altro dichiarato inammissibile.

Massima n. 17802

L'eventuale genericita' di alcune soltanto delle censure prospettate dal ricorrente nel giudizio principale di legittimita' costituzionale, non puo' dar luogo all'inammissibilita' dell'impugnativa nel suo complesso.

Massima n. 17803

Il sindacato di legittimita' costituzionale sulla legge statale che interferisca in materia di spettanza regionale per soddisfare ad un preminente interesse nazionale, esige un'indagine particolarmente accurata, volta a verificare se l'intervento legislativo statale risulti strettamente correlato alla soddisfazione di quell'interesse e se le singole disposizioni impugnate costituiscano strumenti necessari e non esorbitanti rispetto agli scopi da perseguire. - S. nn. 177/1988 e 633/1988.

Massima n. 17804

La legge 9 gennaio 1991, n. 9 - adottata in attuazione del P.E.N. per dare soluzione organica ai problemi del settore energetico - e' diretta a soddisfare un interesse nazionale di carattere generale, avente riflessi anche nei rapporti con l'estero, la cui preminenza e' stata ritenuta tale da richiedere una disciplina unitaria su tutto il territorio del Paese e da giustificare l'interferenza in materie di spettanza regionale.

Massima n. 17805

La disciplina delle procedure per la concessione di acque destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione di elettrodotti - demandata ad un successivo regolamento governativo dall'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, che individua altresi' i relativi adempimenti del Ministro dell'industria - assolve una funzione strumentale alla realizzazione, unitaria e coordinata, dell'interesse nazionale connesso all'attuazione del P.E.N., ponendosi percio' come legittimo limite all'esercizio delle competenze regionali e, nella specie, di quella legislativa della Regione Valle d'Aosta in materia di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge n. 9 del 1991, cit., in riferimento all'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 13/1964 e 183/1987.

Massima n. 17806

Dal regime generale di concessione alla Regione Valle d'Aosta delle acque pubbliche ivi esistenti, e vieppiu' dal trasferimento al demanio di essa delle acque "in uso di irrigazione e potabile", restano escluse le acque destinate alla produzione di energia elettrica, le quali - in quanto assogettate dalla legge di "nazionalizzazione" n. 1643 del 1962 ad un regime speciale, ed in quanto, altresi', ricomprese nelle previsioni del P.E.N. - ricadono nell'ambito della deroga prevista dal'art. 7, ultimo comma, dello Statuto speciale, con conseguente esenzione da poteri e competenze regionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, ultimo comma, 7 e 8 dello Statuto per la Valle d'Aosta - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, disciplinante le concessioni di acque per la produzione di energia elettrica). - Sul rapporto tra poteri regionali e destinazione di acque ad impianti idroelettrici, v. S. n. 13/1964.

Massima n. 17807

La legge statale che prevede l'acquisizione del parere regionale per alcuni procedimenti non e' per cio' solo tenuta ad estendere tale previsione a tutti i procedimenti che essa disciplina; infatti, se la consultazione non e' richiesta da precise norme di rango costituzionale, la regione non puo' lamentare l'invasione di proprie competenze. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 1, L. 9 gennaio 1991, n. 9, in quanto non prevede la consultazione regionale nella materia degli impianti idorelettrici, ma solo in quella degli idrocarburi).

Massima n. 17808

E' ammissibile la questione di costituzionalita' in via principale se, pur mancando nel ricorso un puntuale riferimento alla norme impugnate, sia possibile individuarle dal contenuto della censura. (Nella specie, la Corte - respingendo l'eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato - ha ritenuto che l'impugnazione degli "artt. 3 e seguenti" della L. 9 gennaio 1991, n. 9, proposta dalla Regione Valle d'Aosta, si riferisca alle norme "in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi").

Massima n. 17809

L'impugnazione di una disposizione di legge statale proposta dalla regione "in via cautelativa", diviene effettiva e ammissibile una volta accertato - in sede di giudizio di costituzionalita' - che realmente la norma impugnata attribuisce allo Stato il potere ritenuto invasivo dalla ricorrente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione "cautelativa", da parte delle Province autonome e della Regione Valle d'Aosta, dell'art. 9, L. 9 gennaio 1991, n. 9, riconoscendo che esso ha inteso conferire al Ministro dell'industria il potere di rilascio della concessione di coltivazione del giacimento di idrocarburi).

Massima n. 17810

Rispetto al rilascio dei provvedimenti abilitativi per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi - la cui attribuzione alla competenza statale e' giustificata dal preminente interesse nazionale connesso all'attuazione del PEN - le regioni e province ad autonomia speciale titolari di competenze esclusive, in particolare nel settore minerario, non possono essere relegate ad un ruolo meramente consultivo, inidoneo a garantire la loro posizione di autonomia differenziata, dovendo invece riconoscersi ad esse un ruolo piu' intenso, attuabile, nell'ambito della leale collaborazione, mediante lo strumento della previa intesa, che lo Stato deve necessariamente promuovere con l'ente speciale interessato, senza pero' che il mancato raggiungimento di essa possa impedire comunque l'ulteriore corso del procedimento e l'attuazione del preminente interesse cui questo e' finalizzato. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, commi primo e terzo; 5, comma primo, e 6, comma primo; e 9, della L. 9 gennaio 1991, n. 9, nelle parti in cui non prevedono che - rispettivamente - il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, e la concessione di coltivazione (di idrocarburi) siano accordati d'intesa, nel sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano. - S. nn. 21/1991, 351/1991, 337/1989, 747/1988.

Massima n. 17811

Le disposizioni degli artt. 16 e 17, comma secondo, lett. b), della L. 9 gennaio 1991, n. 9 - che riservano le concessioni e autorizzazioni per la costruzione e gestione di impianti di lavorazione e deposito di oli minerali al Ministro dell'industria, previa acquisizione, entro termini perentori, del parere della "regione interessata" - non riguardano le Province autonome, e dunque non interferiscono con le loro competenze, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente Provincia di Bolzano. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6 e 17; e 9, nn. 3 e 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 17812

Nel giudizio di costituzionalita' in via principale, la sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata non osta all'esame del merito delle relative censure, se la medesima disposizione sia stata contestualmente sostituita da altra, avente contenuto sostanzialmente identico. (Nella specie, la Corte ha esaminato nel merito la questione concernente l'art. 20, comma ottavo, L. 9 gennaio 1991, n. 9, abrogato dall'art. 24, comma secondo, L. 25 agosto 1991, n. 282, ma riformulato dal successivo comma terzo dello stesso articolo).

Massima n. 17813

Poiche' i rapporti tra lo Stato e le province autonome relativi ai procedimenti di proroga delle concessioni in atto di grandi derivazioni idroelettriche sono regolati esclusivamente dall'art. 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non e' pertinente, a sostegno dell'impugnazione dell'art. 20, comma ottavo, L. 9 gennaio 1991, n. 9, il richiamo a parametri statutari concernenti materie diverse ne' alle norme attuative di essi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, n. 19; 9, n. 9; 13, 104, comma primo, e 107 dello Statuto speciale, nonche' all'art. 11, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235). - v. anche la massima successiva.

Massima n. 17814

L'art. 20, comma ottavo, della L. 9 gennaio 1991, n. 9, ha ad oggetto la proroga delle concessioni in atto di grandi derivazioni idroelettriche, e in tale settore i rapporti tra lo Stato e le province autonome sono regolati esclusivamente dall'art. 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale non prevede la necessita' di previa intesa fra lo Stato e la Provincia interessata, ma assicura la partecipazione di quest'ultima al procedimento mediante forme (quali il parere, le osservazioni e le opposizioni ivi previste) non incompatibili con la disciplina contenuta nell'impugnato art. 20, comma ottavo, cit.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 12 dello Statuto speciale). - sui (diversi) procedimenti previsti dagli artt. 12 e 13 dello Statuto, v. S. n. 182/1987.

Massima n. 17815

Le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - a prescindere da ogni valutazione sulla loro idoneita' ad essere collocabili, nel sistema delle fonti, sullo stesso piano delle norme statutarie - non hanno in ogni caso la forza di innovare a queste. - v., al riguardo, S. n. 182/1987.

Massima n. 17816

Stante la previsione derogatoria dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le acque prese in considerazione da un piano di interesse nazionale, quale e' il PEN, sono sottratte al regime di concessione alla Regione delle acque pubbliche ivi esistenti, onde la stessa Regione non ha titolo ad invocare eventuali lesioni dei diritti e poteri inerenti al medesimo regime. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, comma ottavo, e 24 della L. 9 gennaio 1991, n. 9, che - in attuazione del PEN - disciplinano la proroga delle concessioni in atto e, rispettivamente, il diritto di prelazione in materia di concessioni idroelettriche).

Massima n. 17817

Quando non sia invocato alcun parametro costituzionale e la doglianza, nella sua genericita', non consenta di individuare gli esatti termini dell'impugnazione, la questione di costituzionalita' in via principale va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 20, comma ottavo, e 24, comma sesto, L. 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta sull'assunto che le norme impugnate, mentre prevedono l'acquisizione del parere dell'E.n.e.l., ignorerebbero la "posizione della regione").

Massima n. 17820

Le regioni ad autonomia speciale possono dolersi della lesione di proprie competenze in relazione alle norme statutarie che fissano i modi e i limiti delle rispettive autonomie, ma non possono invocare regimi di autonomia speciale dettati per altre regioni o per le province autonome. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma secondo, L. 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta - senza riferimento ad alcun parametro costituzionale o statutario - assumendo che la norma si preoccuperebbe di salvaguardare le competenze delle province autonome e non quelle della regione ricorrente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale, dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):

art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";

artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";

art. 9 in quanto non prevede che la concessione di coltivazione sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla regione autonoma Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17, secondo comma, lett. b) della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 nn. 5, 6, 17, e 9 nn. 3, 8, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 24, secondo e sesto comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento a nessun parametro costituzionale o statutario;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, lett. d), 5, 7 e 8 dello statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 19; 9 n. 9; 12; 13; 104, primo comma; 107 dello statuto speciale, nonché alle norme di attuazione contenute nell'art. 11 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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