Corte costituzionale

Sentenza n. 469/1991

Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 469

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
469/1991
Data di deposito
19 dicembre 1991
Data di decisione
16 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:469

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, legge n. 889 del 29 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 17784

Il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto attua un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello dell'assicurazione generale obbligatoria, sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la categoria degli autoferrotranvieri e' estranea, data la natura privatistica del rapporto di lavoro. Pertanto l'aver previsto che per il suddetto personale il servizio militare di leva sia riscattabile a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare, non viola il principio di eguaglianza ne' quello di razionalita', a parte che, da un confronto globale dei diversi sistemi non solo non si evince un trattamento complessivo sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori, ma anzi risulta che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli autoferrotranvieri e' complessivamente piu' favorevole. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).

Massima n. 17785

L'art. 52, secondo comma, della Costituzione garantisce al lavoratore chiamato ad adempiere il servizio militare la conservazione del posto e il computo del periodo di permanenza sotto le armi nell'anzianita' di lavoro a tutti i suoi effetti. Non garantisce, invece, la conservazione della retribuzione e il computo del periodo di servizio militare nell'anzianita' contributiva ai fini del trattamento di pensione. Non e' dunque in contrasto con il precetto costituzionale l'aver il legislatore previsto, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che il servizio militare sia riscattabile solo a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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