Corte costituzionale
Sentenza n. 469/1991
Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 469
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 469/1991
- Data di deposito
- 19 dicembre 1991
- Data di decisione
- 16 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:469
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 889 del 29 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 17784
Il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto attua un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello dell'assicurazione generale obbligatoria, sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la categoria degli autoferrotranvieri e' estranea, data la natura privatistica del rapporto di lavoro. Pertanto l'aver previsto che per il suddetto personale il servizio militare di leva sia riscattabile a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare, non viola il principio di eguaglianza ne' quello di razionalita', a parte che, da un confronto globale dei diversi sistemi non solo non si evince un trattamento complessivo sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori, ma anzi risulta che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli autoferrotranvieri e' complessivamente piu' favorevole. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).
Massima n. 17785
L'art. 52, secondo comma, della Costituzione garantisce al lavoratore chiamato ad adempiere il servizio militare la conservazione del posto e il computo del periodo di permanenza sotto le armi nell'anzianita' di lavoro a tutti i suoi effetti. Non garantisce, invece, la conservazione della retribuzione e il computo del periodo di servizio militare nell'anzianita' contributiva ai fini del trattamento di pensione. Non e' dunque in contrasto con il precetto costituzionale l'aver il legislatore previsto, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che il servizio militare sia riscattabile solo a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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