Corte costituzionale

Sentenza n. 468/1991

Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 468

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
468/1991
Data di deposito
19 dicembre 1991
Data di decisione
16 dicembre 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:468

Norme oggetto del giudizio

  • rinvio governativo di legge della regione Marche del 26 febbraio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 17709

Pur in assenza di espresse norme costituzionali in materia, il fondamentale principio di rappresentativita', connaturato alle Assemblee consiliari regionali in virtu' della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' verso la comunita' politica che ne ha eletto i componenti, comporta, per i procedimenti legislativi in itinere e quindi dipendenti, quanto al perfezionamento della loro fase deliberativa, da ulteriori decisioni dell'assemblea legislativa, che lo spirare del termine della legislatura produca senz'altro la loro decadenza. Anche se non preclude la possibilita' di disposizioni che permettano alle Assemblee elettive successive la parziale utilizzazione dei procedimenti incardinati nella Assemblea precedente, ma non definitivamente conclusi, il principio di rappresentativita' esige infatti che, ove si prescelga tale via, sia comunque salvaguardata la piena autonomia dell'Assemblea successiva attraverso la previsione di atti di riassunzione, di discussione e di votazione delle proposte di legge non definitivamente approvate nella precedente legislatura. Le stesse disposizioni di regolamenti interni di Consigli regionali, nelle quali e' espressamente previsto che le proposte di legge presentate in una legislatura non debbono considerarsi decadute al termine della stessa, lungi dallo stabilire l'incondizionata e completa salvezza del lavoro legislativo svolto dai Consigli regionali precedenti, comportano, semplicemente, che le proposte di legge non approvate nelle vecchie assemblee non abbisognano di una nuova iniziativa per essere discusse e votate nell'Assemblea successiva, ma sono automaticamente assegnate, all'inizio della nuova legislatura, alle commissioni consiliari competenti.

Massima n. 17710

La decadenza, in forza del principio di rappresentativita' (ved. massima A), dei procedimenti legislativi incardinati presso il Consiglio regionale, ma a fine legislatura non ancora definitivamente conclusi, comporta che una legge regionale gia' approvata dal Consiglio e rinviata dal Governo in prossimita' del termine della legislatura, e nuovamente approvata, a maggioranza assoluta, nella legislatura successiva, deve considerarsi come "nuova" e non qualificarsi come "riapprovata", ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost., cosicche' il Governo legittimamente puo' esercitare in ordine ad essa il potere di rinvio per il riesame. Spetta pertanto allo Stato, nel caso di specie, rinviare al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Marche (concernente il trattamento di fine servizio del personale degli Istituti autonomi Case Popolari) approvata dallo stesso Consiglio in data 26 febbraio 1991.

Massima n. 17711

La norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (sulla elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario), per la quale i Consigli regionali "esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione", dev'essere interpretata in armonia con la norma contenuta nel comma precedente, per la quale gli stessi Consigli regionali durano in carica cinque anni. Cio' significa che, se i Consigli sono abilitati a svolgere tutte le funzioni loro spettanti fino al quarantaseiesimo giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni ai fini del loro rinnovo, dopo tale data e fino alla loro cessazione essi dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensita' di poteri, a quella degli organi legislativi in "prorogatio". Sicche', ove l'atto legislativo rinviato dal Governo fosse ragionevolmente ritenuto dal legislatore regionale come ricomprensibile fra gli atti indifferibili e necessari permessi in regime di scadenza della legislatura, esso potrebbe essere riapprovato dal Consiglio regionale, ai sensi e ai fini dell'art. 127 della Costituzione, nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato rinviare al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Marche (Trattamento di fine servizio del personale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari - I.A.C.P.), approvata dallo stesso Consiglio in data 26 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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