Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1991
Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1991
- Data di deposito
- 31 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:45
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16852
Nei giudizi camerali a contraddittorio necessario, la presenza personale dell'imputato o del condannato, quando ne abbia fatto richiesta e sia ristretto in luogo fuori della circoscrizione del giudice, e' da ritenersi indispensabile allorquando il fine, per cui la comparizione e' prevista, sia volto all'acquisizione di elementi probatori. - In questo senso: S. n. 98/1982; - Per la non necessita' della comparizione personale, ma in riferimento a casi di incidente di esecuzione "ristretto a questioni ordinariamente di solo diritto, ben circoscritte e determinate": S. n. 5/1970.
Massima n. 16853
In caso di riesame di provvedimenti di custodia cautelare da espletarsi in camera di consiglio, il fatto che il legislatore, di regola, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude - e l'art. 309 c.p.p. certamente non lo vieta - che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a se', rientrando nei principi generali d'immediatezza e di oralita', cui si ispira l'attuale sistema processuale, il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovra' giudicarlo. Questa interpretazione trova implicita conferma nel sesto comma dello stesso art. 309. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 309, ottavo comma, e 127, terzo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione). - S. n. 98/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 309, comma 8°, e 127, comma 3°, codice procedura penale, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 24, comma 2°, della Costituzione, con ordinanza 15 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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