Corte costituzionale
Sentenza n. 448/1991
Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 448/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 215, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 17685
Con l'abolizione, nell'art. 314 cod. pen., cosi' come novellato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, della figura del peculato per distrazione, non si e' inteso decriminalizzare tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, in quanto molte di esse - come emerge dai lavori preparatori alla l. n. 86 del 1990 - ed in particolare le ipotesi di distrazione consistenti nella destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente, vengono ad essere oggi ricomprese nel delitto di abuso in atti d'ufficio di cui al nuovo testo dell'art. 323 c.p., cosi' come le ipotesi di distrazione momentanea con immediata restituzione della cosa appartenente alla pubblica amministrazione, rientrano nella ipotesi attenuata di peculato d'uso prevista dal secondo comma del novellato art. 314 c.p..
Massima n. 17686
La fattispecie del peculato comune e del peculato militare (come gia' affermato), sono sostanzialmente identiche avendo in comune sia l'elemento materiale che l'elemento psicologico ed essendo identico il bene protetto (denaro o cose mobili appartenenti alla pubblica amministrazione), sicche' appare irragionevole la previsione di un differente trattamento sanzionatorio derivante dalla mancata estensione al peculato militare della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 86/1990 per il peculato comune. La caducazione, che ne consegue, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione, non comporta tuttavia un vuoto di disciplina ne' una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ma solo l'applicazione, ex art. 16 c.p., di norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali, quali il codice penale militare di pace, quando, come nel caso, da questo non sia (gia') stabilito altrimenti. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 215 c.p.m.p., limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri". - S. n. 479/1990
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze