Corte costituzionale

Sentenza n. 448/1991

Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
448/1991
Data di deposito
13 dicembre 1991
Data di decisione
4 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:448

Norme oggetto del giudizio

  • art. 215, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 17685

Con l'abolizione, nell'art. 314 cod. pen., cosi' come novellato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, della figura del peculato per distrazione, non si e' inteso decriminalizzare tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, in quanto molte di esse - come emerge dai lavori preparatori alla l. n. 86 del 1990 - ed in particolare le ipotesi di distrazione consistenti nella destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente, vengono ad essere oggi ricomprese nel delitto di abuso in atti d'ufficio di cui al nuovo testo dell'art. 323 c.p., cosi' come le ipotesi di distrazione momentanea con immediata restituzione della cosa appartenente alla pubblica amministrazione, rientrano nella ipotesi attenuata di peculato d'uso prevista dal secondo comma del novellato art. 314 c.p..

Massima n. 17686

La fattispecie del peculato comune e del peculato militare (come gia' affermato), sono sostanzialmente identiche avendo in comune sia l'elemento materiale che l'elemento psicologico ed essendo identico il bene protetto (denaro o cose mobili appartenenti alla pubblica amministrazione), sicche' appare irragionevole la previsione di un differente trattamento sanzionatorio derivante dalla mancata estensione al peculato militare della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 86/1990 per il peculato comune. La caducazione, che ne consegue, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione, non comporta tuttavia un vuoto di disciplina ne' una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ma solo l'applicazione, ex art. 16 c.p., di norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali, quali il codice penale militare di pace, quando, come nel caso, da questo non sia (gia') stabilito altrimenti. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 215 c.p.m.p., limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri". - S. n. 479/1990

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze