Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1991

Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1991
Data di deposito
31 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 445 del 21 ottobre 1988
  • legge n. 535 del 21 dicembre 1988
  • art. 501, comma 1, ult. per., codice di procedura penale 1930
  • art. 201, codice di procedura penale 1930
  • art. 511, comma 1, ult. per., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 16849

Riguardo alla competenza della Corte costituzionale sulla valutabilita', ai fini del giudizio di ammissibilita' della questione proposta, del difetto di giurisdizione o competenza dell'autorita' rimettente nel giudizio principale, dal 1975 ad oggi la giurisprudenza costituzionale si e' consolidata nel senso che la Corte costituzionale non estende il suo controllo alla motivazione che il giudice - sempre che abbia motivato - abbia dato della sua competenza, mentre ha comunque il dovere di intervenire quando il difetto di competenza (o di giurisdizione) risulti evidente. - Per la non estensibilita' del controllo della Corte alla motivazione della ordinanza di rinvio sulla competenza del giudice a quo: S. nn. 124/1975, 201/1975, 131/1976, 46/1983, 239/1984 e 40/1986; - Per la rilevabilita' da parte della Corte, del difetto di giurisdizione o competenza: S. nn. 5/1980, 190/1985, 346/1987, 100/1988, 670/1988, 777/1988 e 414/1989.

Massima n. 16850

A norma degli artt. 45 e 40 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e 279 del previgente codice di procedura penale, nei procedimenti innanzi alla Corte d'assise per cui ancora esso si applica, spetta al Tribunale, e non alla Sezione istruttoria della Corte d'appello, pronunciarsi sull'istanza di proroga del termine per l'impugnazione della sentenza della Corte d'assise di primo grado, quando, come nel caso di specie, al momento della presentazione dell'istanza, notificato ai difensori l'avviso del deposito della sentenza, sia pendente il termine di venti giorni fissato dall'art. 201 del codice del 1930 e la Corte d'assise non sia in sessione. Percio' nel caso di specie, per difetto di giurisdizione ( piu' che competenza, avendo in materia la Sezione una competenza "meramente funzionale") la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Roma non poteva pronunciarsi sulla istanza di proroga del termine d'impugnazione, erroneamente trasmessale dal Presidente della Corte d'assise di primo grado, ne' quindi proporre, in relazione a tale istanza, il sollevato incidente di costituzionalita' sulla norma regolatrice. Il che va rilevato dalla Corte costituzionale (v. massima A) anche per la mancanza di qualsiasi motivazione, sul punto, da parte dell'autorita' rimettente. (Inammissibilita' costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato - modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, cosi' come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Massima n. 16851

Non e' dato alla Corte costituzionale pronunciarsi sulla impugnativa, per prospettata violazione del diritto di difesa, dell'art. 201 dell'abrogato codice di procedura penale, e successive modifiche, nella parte in cui non prevede che per l'appello delle sentenze della Corte d'assise di primo grado pronunciate in maxiprocessi, non e' in facolta' del giudice prorogare, oltre il gia' consentito raddoppio, il termine d'impugnazione. La questione si risolve infatti nella richiesta, in materia, di una norma additiva, senza alcuna indicazione del modo costituzionalmente obbligato secondo cui l'additiva dovrebbe essere articolata, mentre sicuramente non pertinente e' il richiamo, come tertium comparationis, all'art. 372, terzo comma, dello stesso codice abrogato, disposizione che non puo' essere semplicemente trasferita dagli atti terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un giudizio d' impugnazione. Inoltre, a parte le plausibili gravi perplessita' sul merito della questione, e' evidente che, potendo la facolta' di proroga essere tradotta in svariati modelli, soltanto i poteri del legislatore potrebbero intervenire, sia per valutare l'opportunita' di concedere al giudice siffatta facolta', sia per decidere in qual modo la facolta' dovrebbe esercitarsi, ed eventualmente anche stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia cautelare, ad evitare che l'attuazione del diritto costituzionale di difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della giustizia e la difesa della societa' dal crimine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato, modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 stesso codice, cosi' come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, così come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa) sollevata dalla Sezione Istruttoria presso la Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 31 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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