Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1991

Corte cost., sent. 27 novembre 1991, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
429/1991
Data di deposito
27 novembre 1991
Data di decisione
20 novembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:429

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17663

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente escluso che possano costituirsi nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale soggetti che non sono parti nel giudizio principale. Nella specie, pero', poiche' il giudice del reclamo, proposto dai genitori legittimi del minore infrasedicenne contro il decreto di nomina del curatore speciale per l'azione di disconoscimento della paternita', ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del codice civile anche nella parte in cui non prevede la legittimazione ad agire del preteso padre naturale, e' sorto in questi un interesse diretto a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalita', perche' dall'esito di tale giudizio dipende il suo diritto di intervento nel giudizio a quo. Pertanto e' ammissibile la sua costituzione nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale limitatamente alla questione che incide sul suo interesse.

Massima n. 17664

In caso di azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne iniziata dal P.M., il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere lo stesso contro iniziative avventate e a loro volta i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie. Quando, infatti, la domanda di nomina del curatore speciale e' proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, il giudice, a tutela dello stesso, prima di emettere il decreto motivato previsto dall'art. 737 cod. proc. civ., deve allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza del suo interesse all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice deve, tra l'altro, ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero per accertarsi della purezza delle loro intenzioni in quanto il tramite del pubblico ministero, di per se solo, non e' sufficiente garanzia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. in materia anche la sent. n. 341/1990.

Massima n. 17665

Riguardo all'azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne appartiene alla discrezionalita' del legislatore stabilire se la valutazione dell'interesse del minore debba esser fatta nelle forme del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione, oppure nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilita' dell'azione. Ne' la scelta della prima soluzione, nell'art. 244 cod. civ., comporta una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale, per la quale e' invece previsto il giudizio di delibazione, data la diversita' dei due casi sotto il profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17666

La determinazione del giudice competente a decidere sul disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza. L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 244, ultimo comma, cod. civ., anziche' al tribunale dei minorenni, non puo' dirsi irragionevole, ne' si possono desumere ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra il minore e il preteso genitore, l'azione di disconoscimento della paternita' coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi tra loro, nonche' l'interesse generale al mantenimento dell'unita' della famiglia legittima, (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 814, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17667

La determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore che ha ritenuto di riservare ai soli soggetti direttamente interessati, e cioe' ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della verita' "biologica" o della verita' "legale": una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, quale e' il presunto padre naturale, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato ad una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore puo' compiere. Ne' vale opporre che l'equilibrio tra verita' legale, che tutela l'unita' della famiglia legittima (art. 29 Cost.) e verita' biologica (art. 30 Cost.) e' stato gia' modificato dalla legge n. 184/1983 con l'ammettere la promozione dell'azione di disconoscimento della paternita' su iniziativa del P.M., fino a quando il figlio non abbia compiuto sedici anni, giacche' la nuova norma, prevedendo che l'azione sia poi esercitata non dal pubblico ministero, ma, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale, e' rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge n. 151 del 1975. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.). - V., in riferimento al "favor veritatis" la sent. n. 134/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe - relativamente al capo sopra indicato al n. 1, sub lettera a);

Dichiara inammissibile, relativamente ai capi sub lettere b), c) e d), la medesima questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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