Corte costituzionale
Sentenza n. 421/1991
Corte cost., sent. 22 novembre 1991, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 421/1991
- Data di deposito
- 22 novembre 1991
- Data di decisione
- 18 novembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:421
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 17650
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo all'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., nei confronti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia passato da un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa, non prevede un proporzionamento del calcolo dell'indennita' alle diverse dimensioni temporali della prestazione di lavoro nei periodi corrispondenti a dette variazioni, non implica necessariamente - contro quanto asserito dall'Avvocatura dello Stato - una scelta tra due soluzioni possibili sconfinante nel campo delle decisioni riservate al legislatore, ben potendo un eventuale accoglimento dell'impugnativa (ved. massima B) essere limitato alla mera declaratoria di illegittimita' della norma denunciata in quanto esclude il proporzionamento. In tale eventualita' sarebbe poi compito del giudice di merito stabilire se la disciplina oggetto della decisione sia o no integrabile mediante estensione o adattamento di un modello normativo gia' presente nell'ordinamento (quale ad esempio quello reperibile nell'art. 5, undicesimo comma, del d. l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863).
Massima n. 17651
Il principio di razionalita', sancito dall'art. 3 della Costituzione, implica l'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita'.
Massima n. 17652
Nel prevedere, riguardo alle modalita' di determinazione dell'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., che detta indennita', anche nel caso di avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, sia calcolata sulla base della retribuzione corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio, l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del principio di eguaglianza sia sotto il profilo del principio di razionalita': sotto il primo profilo perche' tratta in modo eguale situazioni diseguali, con ingiustificato svantaggio per chi nell'ultimo anno abbia prestato servizio a tempo parziale e, al tempo stesso, con ingiustificato vantaggio per chi nell'ultimo anno abbia prestato servizio a tempo pieno; sotto l'altro profilo (ved. massima B) in quanto, in caso di rapporto di lavoro a tempo ridotto nell'ultimo anno di servizio, l'indennita' viene liquidata sulla base della retribuzione ridotta, anche per gli anni pregressi di servizio a tempo pieno, senza tener conto che per questi anni e' stata versata - in parte a carico dell'ente datore di lavoro, in parte a carico del dipendente - una contribuzione commisurata all'intera retribuzione. Ne discende l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennita' premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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