Corte costituzionale

Sentenza n. 420/1991

Corte cost., sent. 22 novembre 1991, n. 420

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
420/1991
Data di deposito
22 novembre 1991
Data di decisione
18 novembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:420

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 450 del 22 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 17673

Perche' una questione di legittimita' costituzionale possa essere ritenuta "rilevante", basta che sussista un nesso di pregiudizialita' rispetto alla pretesa dedotta in giudizio, senza necessita' che siano previamente accertati i fatti (nella specie l'ammontare effettivo del danno, per perdita o avaria di cose trasportate su strada, ascrivibile a responsabilita' del vettore) su cui la pretesa si fonda.

Massima n. 17674

La disciplina dei trasporti nazionali di merci su strada, - non paragonabile a quella prevista dalla convenzione di Ginevra per i trasporti internazionali (resa esecutiva in Italia dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1621) data la disomogeneita' dei due sistemi - nell'estendere anche ai casi di dolo e colpa grave i previsti limiti di responsabilita' del vettore per i danni alle cose trasportate, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza connesso alla esigenza di equo contemperamento dell'interesse degli autotrasportatori con l'interesse delle imprese utenti, in quanto, se e' vero che la limitazione di responsabilita' del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese d'autotrasporto per la perdita o avaria delle cose trasportate in costi assicurativi) comporta un contenimento dei prezzi del servizio con benefica incidenza sul prezzo delle merci trasportate, e' anche vero che tale vantaggio e' annullato dal costo supplementare che l'impresa utente deve accollarsi al fine di assicurare per proprio conto il carico, cosi' da garantirsi un equo ristoro - il solo a poter giustificare la suddetta limitazione di responsabilita' del vettore - per il caso di perdita delle merci. Tale costo assicurativo, aggravato dalla estensione del limite di responsabilita' del vettore ai casi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese utenti, compromettendo gli scopi di utilita' sociale che la legge si propone in termini di contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto delle merci. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.

Massima n. 17675

La mancata previsione di un meccanismo di aggiornamento del massimale (invariato dal 1976) cui e' commisurato il limite di responsabilita' del vettore per i danni subiti dalle cose trasportate, e' censurabile sotto il profilo della ragionevolezza in quanto la prescrizione del periodico aggiornamento del limite di responsabilita' rientra fra le garanzie di adeguatezza del risarcimento che devono essere predisposte dalla legge affinche' il limite (ved. anche massima B) sia ragionevolmente contemperato con gli interessi degli utenti. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento.

Massima n. 17676

Il metodo di determinazione dell'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 1, comma primo, legge 22 agosto 1985, n. 450, che rinvia all'art. 13, comma quarto, legge n. 298/1976 - il quale commisura il massimale alla portata lorda del mezzo senza riguardo alla natura e al valore delle cose trasportate - non puo' dirsi irragionevole ed inidoneo a garantire un congruo ristoro del danno (salvo quanto affermato nella massima sub C), specialmente se interpretato in un certo senso fra i vari possibili, tenuto conto della possibilita' offerta al mittente, per le merci di valore elevato, di sottrarsi al vincolo delle tariffe a forcella (caratterizzato dalla predeterminazione delle tariffe di trasporto e dall'obbligatorieta' dell'assicurazione delle merci secondo massimali normativamente predeterminati) ripartendo il trasporto in carichi non superiori alle cinque tonnellate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17677

Non puo' sostenersi che, riguardo al limite di responsabilita' del vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate, l'art. 1, comma primo, della legge 22 agosto 1985, n. 450, abbia ammesso a tale beneficio, con eguale trattamento di situazioni disuguali, al pari dei vettori che rispettano le tariffe e stipulano l'assicurazione obbligatoria, i vettori che non osservano le tariffe e/o non stipulano l'assicurazione obbligatoria. Nell'ipotesi di inosservanza delle tariffe obbligatorie, infatti, l'imperativita' del sistema delle tariffe a forcella comporta la sostituzione automatica delle clausole contrattuali difformi (artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.) con il minimo o, a seconda, il massimo di tariffa, mentre, nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurazione, poiche' il contratto di trasporto, in quanto stipulato con un vettore abusivo, e' nullo, manca lo stesso presupposto per l'applicabilita' del limite di responsabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17690

La categoria degli autotrasportatori iscritti all'albo e quella degli autotrasportatori non aventi titolo all'iscrizione all'albo, che in realta' sono gli spedizionieri-vettori non aventi la qualita' di autotrasportatori ai sensi della legge n. 298/1974, non sono suscettibili di essere messe a confronto ai sensi dell'art. 3 Cost. e deve percio' essere ritenuta insussistente la denunciata violazione del principio di eguaglianza per il carattere di inderogabilita', garantito solo nei confronti degli autotrasportatori iscritti all'albo, della norma che prevede il limite di responsabilita' del vettore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17691

La inderogabilita' del limite di responsabilita' del vettore, stabilito solo per i trasporti di merci su strada e non invece per i trasporti resi da vettori aerei o marittimi, trova la sua giustificazione nella rigidita' del sistema delle tariffe a forcella (predeterminazione delle tariffe di trasporto e obbligatorieta' dell'assicurazione delle merci trasportate secondo massimali normativamente determinati) vigente solo per i trasporti su strada e non per i trasporti per mare o per aria, nei quali la deroga al limite di responsabilita' del vettore trova un corrispettivo nell'aumento del prezzo di trasporto non possibile nel sistema delle tariffe a forcella. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;

dichiara l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento;

dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino e dal Tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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