Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1991
Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1991
- Data di deposito
- 31 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 2, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 143, comma 1, lett.a e b, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
- art. 143, comma 2, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1913
- art. 194, 1, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1913
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 16913
Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono state modificate le condizioni per l'accesso al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimita', prevedendosi (art. 2) la possibilita' di presentare ricorso diretto al giudice amministrativo contro gli atti e provvedimenti emessi "dagli organi periferici dello Stato" senza piu' condizionare il ricorso medesimo al requisito della definitivita' dell'atto amministrativo impugnato. Conseguentemente l'art. 20 della citata legge, nell'intento di evitare che l'accesso alla tutela giurisdizionale potesse comunque essere ostacolato dalla preventiva proposizione del ricorso amministrativo, ha stabilito che ove sia stato presentato ricorso in via gerarchica sara' possibile adire il Tribunale amministrativo sia contro la decisione sul ricorso gerarchico che contro il provvedimento impugnato ove, trascorsi 90 giorni, la pubblica amministrazione non abbia notificato, all'interessato, la decisione che di conseguenza si considera di rigetto.
Massima n. 16917
Una volta posto (v. massima A) il principio della facoltativita' dei ricorsi amministrativi e venuta meno nel sistema generale della giustizia amministrativa la regola della definitivita' del provvedimento impugnato, non puo' giustificarsi il mantenimento di questa regola, previsto dall'art. 143, primo comma, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per i ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La specialita' della materia, se puo' giustificare l'attribuzione ad un giudice specializzato, quale e' il Tribunale superiore delle acque pubbliche, del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti la materia stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale differenziata quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica natura. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma, del testo unico sulle acque approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui prevede che il ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche e' ammesso solo avverso i provvedimenti "definitivi", restando assorbito l'esame degli altri profili, dedotti in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.. - S. n. 190/1985.
Massima n. 16918
Poiche' per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (v. massima B) e' venuta meno la regola della definitivita' anche per la proposizione dei ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, si impone l'esigenza di recepire, riguado a tale giurisdizione, la disciplina generale in tema di rapporti fra ricorso giurisdizionale e ricorso gerarchico. Pertanto, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale: dell'art. 143, secondo comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 nella parte in cui stabilisce che il termine per ricorrere al Tribunale superiore delle acque e' di 60 giorni dalla data della notifica della decisione sul ricorso gerarchico; dello stesso art. 143, secondo comma, nella parte in cui non prevede la impugnabilita' del provvedimento amministrativo originario qualora nel caso di esperimento del "facoltativo ricorso gerarchico, l'amministrazione omette di provvedere entro il termine di 90 giorni; dell'art. 194, primo comma, stesso r.d. nella parte in cui fa riferimento al provvedimento "definitivo".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), limitatamente alle parole "definitivi";
2) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato;
3) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 194, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alla parola "definitivo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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