Corte costituzionale
Sentenza n. 415/1991
Corte cost., sent. 19 novembre 1991, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 415/1991
- Data di deposito
- 19 novembre 1991
- Data di decisione
- 6 novembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:415
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 17658
Secondo una giurisprudenza consolidata, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalita' va valutata non gia' in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilita' nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimita' costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalita' puo' esercitare su quello dal quale proviene la questione. (Nel caso di specie la Corte, poiche' la norma impugnata - la quale prevedeva la destituzione immediata, a seguito di condanna penale del pubblico dipendente interdetto, anche temporaneamente dai pubblici uffici - risultava inapplicabile nel giudizio a quo, ha escluso che la questione sollevata potesse ritenersi rilevante, e quindi ammissibile, in considerazione dell'interesse del dipendente ad ottenere i benefici della eventuale pronuncia di annullamento). - Nel senso stesso, pur riguardando diversa questione, quanto ai su enunciati principi: S. n. 344/1990.
Massima n. 17659
La nuova normativa posta dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, secondo la quale il pubblico dipendente puo' essere destituito, a seguito di condanna penale, soltanto all'esito del procedimento disciplinare, sostituisce integralmente quelle precedenti - molte delle quali riconosciute illegittime dalla Corte costituzionale - sorrette dalla ratio dell'automatismo destitutivo. Per effetto della espressa abrogazione, dalla sua entrata in vigore, di ogni contraria disposizione di legge (art. 9, primo comma) essa si applica sia alle posizioni, gia' definite con il provvedimento destitutivo, per cui l'amministrazione, a seguito di domanda di riammissione in servizio, abbia provveduto, ai sensi dell'art. 10, all'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, sia alle posizioni rispetto alle quali il procedimento disciplinare e' in corso, sia a quelle, infine, caratterizzate dall'inflizione della destituzione, contro la quale sia stata esperita impugnativa e il relativo giudizio sia ancora pendente. E' dunque irrilevante (v. massima A) la questione di legittimita' costituzionale che in un giudizio vertente (come nel caso di specie) su tale impugnativa, sia stata sollevata (anche se prima dell'entrata in vigore della nuova legge) nei confronti della previgente disposizione che prevedeva la destituzione di diritto dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a seguito di condanna penale comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Per la restituzione degli atti al giudice a quo per riesame della rilevanza, in seguito alla legge n. 19 del 1990, della stessa, allora gia' sollevata, questione: O. n. 403/1990. - Per la dichiarazione di illegittimita' di norme che comminavano la destituzione di diritto, invece che l'apertura del procedimento disciplinare, con la possibilita' di diversificate sanzioni, in relazione alle specifiche situazioni: S. n. 971/1988, e precedenti altre.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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