Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1991

Corte cost., sent. 12 novembre 1991, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
403/1991
Data di deposito
12 novembre 1991
Data di decisione
4 novembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:403

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, legge n. 426 del 1° luglio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 17625

La disposizione dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426 (sul trattamento giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato) che limita il beneficio della rivalutazione dell'anzianita' pregressa al personale cessato dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1981, escludendo quello collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1 luglio 1979 e il 31 dicembre 1980, non puo' ritenersi lesiva del principio di eguaglianza. Secondo i principi enunciati nella sentenza n. 618 del 1987, la diversa valutazione dell'anzianita' nell'ambito della stessa categoria di lavoratori, collegata al discrimine temporale fissato dalla norma impugnata, non contrasta col precetto costituzionale gia' per la ragione che lo stesso fluire del tempo puo' costituire di per se' un elemento diversificatore, e piu' specificamente perche' giustificata dal criterio di gradualita' stabilito dall'art. 152 della legge n. 312 del 1980 per l'attuazione di un maggior riconoscimento dell'anzianita' pregressa. E d'altra parte - contro quanto ritenuto dal giudice a quo - le differenze di meccanismi normativi fra la indicata norma dell'art. 4 della legge n. 426 del 1982 e la disposizione dell'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (sul personale della scuola) che non prevedeva l'estensione ai dipendenti collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 31 marzo 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data, non consentono di assumere a "tertium comparationis" per contestare, in riferimento al principio di uguaglianza, la costituzionalita' della prima, la sentenza n. 504 del 1988, dichiarativa, in parte qua, della illegittimita' della seconda. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 618/1987 e 504/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1° luglio 1982, n. 426 (Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze