Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1991

Corte cost., sent. 12 novembre 1991, n. 402

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
402/1991
Data di deposito
12 novembre 1991
Data di decisione
4 novembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:402

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 17626

Il sistema previdenziale forense, laddove pone a carico degli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza (art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576) un contributo integrativo (oltre cioe' al contributo soggettivo obbligatorio) costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", non determina alcuna disparita' di trattamento, censurabile ex art. 3 della Costituzione, con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza giacche', a prescindere dalle considerazioni di principio, gia' espresse dalla Corte (ved. massima B) circa l'autonomia dei vari sistemi previdenziali, esso appare specificamente caratterizzato, sul punto, da elementi di assoluta analogia, se non di totale coincidenza, con altri organismi previdenziali (riguardanti i geometri, i dottori commercialisti, gli ingegneri e gli architetti ecc.). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17627

Come piu' volte ribadito dalla Corte, ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia, onde le rispettive soluzioni sono da riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a valutazioni di congruita' dei mezzi, non estensibili fuori dallo specifico sistema proprio. (Principio richiamato riguardo alla censura di disparita' di trattamento - di cui alla massima A - avanzata nei confronti dell'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 - in materia di previdenza forense - concernente l'imposizione di un contributo integrativo, ragguagliato al volume d'affari ai fini I.V.A., a carico di avvocati e procuratori). - S. n. 133/1984.

Massima n. 17628

Il parametro scelto dal legislatore per individuare l'ammontare, a carico di ogni singolo professionista, del contributo integrativo di cui all'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, contributo costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", va interpretato e collegato - come gia' precisato dalla magistratura di merito - all'esercizio professionale, dovendosi escludere quelle attivita' che non hanno nulla in comune con la professione legale: la quale, peraltro, nella realta' attuale, va intesa in senso piu' ampio del "patrocinio" professionale previsto dal codice di procedura, estendendosi anche ai molteplici campi di assistenza ad esso contigui per ragioni di affinita'. Va quindi respinta la censura di irrazionalita' prospettata dal giudice a quo sul presupposto di una possibile assoggettabilita', al suddetto contributo, di prestazioni piu' ampie rispetto a quelle propriamente professionali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980 , n. 576, sollevata in riferimento al principio di razionalita' di cui all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze