Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1991
Corte cost., sent. 10 gennaio 1991, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1991
- Data di deposito
- 10 gennaio 1991
- Data di decisione
- 8 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:4
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 28 luglio 1990
- art. 3, lett. c), legge della Regione siciliana del 28 luglio 1990
- art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1990
- art. 6, comma 3, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1990
- art. 9, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1990
- art. 8, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1990
Parametri
- art. 29, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 34, statuto regione Toscana
- art. 27, statuto regione Abruzzo
- art. 25, statuto regione Basilicata
- art. 25, statuto regione Calabria
- art. 7, statuto regione Emilia Romagna
- art. 45, statuto regione Umbria
- art. 26, statuto regione Campania
- art. 18, statuto regione Molise
- art. 24, statuto regione Veneto
- art. 34, statuto regione Puglia
- art. 101, regolamento interno Consiglio reg. Friuli V.Giulia
- art. 28, statuto regione Liguria
- art. 18, statuto regione Lombardia
- art. 11, regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige
- art. 128, regolamento interno Consiglio reg. Sardegna
- art. 18, statuto regione Piemonte
- art. 13, statuto regione Lazio
- art. 129, regolamento interno Consiglio reg. Sardegna
- art. 22, statuto regione Emilia Romagna
- art. 22, statuto regione Marche
- art. 127, regolamento interno Consiglio reg. Sardegna
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 16855
Il potere d'inchiesta regionale, esprimendosi attraverso indagini dirette a raccogliere elementi di conoscenza su fatti e persone, non rappresenta una materia affiancabile alle altre affidate alla competenza regionale, ma svolge essenzialmente una "funzione strumentale in vista di provvedimenti che potranno essere adottati non dalla Commissione all'uopo nominata che ha svolto l'indagine, ma all'organo deliberativo che l'ha disposta ai fini di una migliore e piu' adeguata applicazione delle proprie attivita' istituzionali". Ed e' proprio il riferimento a questo carattere strumentale rispetto alle singole competenze spettanti ai Consigli regionali che viene a ispirare sia le norme dei regolamenti consiliari delle Regioni a statuto speciale, sia le norme degli statuti delle Regioni ordinarie che fanno esplicito riferimento ad un potere di inchiesta regionale esercitabile attraverso speciali Commissioni. La legittimita' dell'istituzione di una Commissione regionale d'inchiesta va, dunque, in primo luogo, commisurata alla "strumentalita'" dei suoi poteri d'indagine, cioe' al fatto che l'oggetto di tali poteri sia tale da poter essere ricondotto a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale, quali ad esempio quelli inerenti al buon funzionamento dei diversi apparati regionali. - In questo senso: S. n. 29/1966.
Massima n. 16856
L'oggetto diretto ed esclusivo dei poteri di indagine conferiti dalla legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990, alla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia da essa istituita, va individuato (cfr. art. 3, comma primo, lett. a) nel funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo e si caratterizza, di conseguenza, come strumentale rispetto all'esercizio di competenze proprie della Regione, come quelle indicate nell'art. 14, lett. o), p) e q) dello Statuto speciale. Ed anche i poteri di proposta (art. 3 lett. e) ed f) ed art. 6 lett. d) st. legge) risultano correlati all'esercizio delle attivita' legislative, amministrative e di controllo proprie della Regione, ovvero a quelle iniziative consistenti nell'enunciazione di voti e nella formulazione di progetti che l'art. 18 dello Statuto speciale conferisce all'Assemblea regionale nelle materie di competenza degli organi dello Stato suscettibili di interessare la Regione. Va quindi escluso che la istituzione della Commissione in questione esorbiti per cio' stesso (v. massima A) dalla sfera di attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione siciliana. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia, della legge della Regione siciliana istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990).
Massima n. 16857
La verifica da parte della Commissione parlamentare istituita dalla Regione Sicilia, della piena attuazione delle leggi e provvedimenti statali e regionali ( e in particolare della legge 13 settembre 1982, n. 646) concernenti la lotta alla mafia va riferita, (come espressamente previsto) alle sole attivita' di soggetti ed apparati (amministrazione regionale, enti locali siciliani ecc.) riconducibili nell'ambito di competenze spettanti al legislatore regionale. Tale verifica non comporta, peraltro, l'esercizio di un potere inquisitorio di natura giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. c) della legge della Regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990).
Massima n. 16858
E' da escludere che la Commissione istituita dalla Regione siciliana possa aver determinato una duplicazione di poteri sul medesimo oggetto e per la medesima finalita', in relazione all'esistenza, in parallelo, della Commissione parlamentare nazionale d'inchiesta sul fenomeno mafioso istituita con legge 23 marzo 1988, n. 94. I due organi di indagine operano infatti su piani diversi e con poteri diversi (non disponendo la Commissione regionale dei poteri conferiti dall'art. 82 della Costituzione alla Commissione nazionale) e per diverse finalita'. Anche l'obbligo della Commissione regionale di tenere costantemente informata della propria attivita' la Commissione nazionale, (previsto dall'art. 4 della legge istitutiva della Commissione regionale) e la possibilita' che siano avanzate proposte per lo svolgimento di "iniziative congiunte", presuppongono il "rispetto delle reciproche competenze". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 3, lett. c) della legge della Regione siciliana approvata il 28 luglio 1990).
Massima n. 16859
L'art. 6, primo comma, lett. b) della legge della Regione siciliana istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia autorizza l'audizione, da parte della Commissione, dei pubblici amministratori, nonche' dei dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo. Tale potere di audizione non contrasta con alcuna norma di rango costituzionale, dal momento che la Commissione non dispone, ai fini del suo esercizio, degli strumenti autoritativi propri dell'autorita' giudiziaria, ma puo' solo appellarsi agli ordinari vincoli di responsabilita' politica e amministrativa che legano gli amministratori e i dipendenti regionali all'ente di appartenenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 6, primo comma, lett. b) della legge approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990).
Massima n. 16860
La verifica, da parte della Commissione regionale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, sulla corretta utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali siciliani e degli enti pubblici regionali, nonche' sull'impiego di finanziamenti pubblici anche extraregionali, da parte delle imprese private che ne siano destinatarie - prevista dall'art. 6, terzo comma, della legge istitutiva della Commissione - trova giustificazione in un interesse regionale, individuato sia dalla provenienza delle risorse finanziarie, sia dalla natura della prestazione cui e' tenuta l'impresa privata (esecuzione di opere pubbliche o forniture di beni e servizi a favore dell'amministrazione regionale o di enti sottoposti al controllo della Regione). Anche il richiamo ai finanziamenti pubblici extraregionali puo' essere riferito soltanto a quei finanziamenti che operano in concorso con quelli regionali e che risultino destinati ad opere e forniture d'interesse regionale. Tale disciplina, percio', se correttamente interpretata, non e' suscettibile di determinare una interferenza della Commissione nei poteri di prevenzione spettanti all'amministrazione statale (in particolare all'autorita' di polizia) ne' comunque e' tale da consentire una intromissione autoritativa nella sfera di autonomia dell'impresa privata. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 6, terzo coma, della legge dell Regione siciliana aprovata il 28 luglio 1990.)
Massima n. 16861
Gli artt. 8 e 9 della legge della Regione siciliana istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia prevedono che la Comissione possa imporre il segreto di ufficio su fatti, atti o documenti ritenuti non divulgabili e che tale segreto debba comunque valere per tutte le attivita' della Commissione riguardanti i privati e l'esercizio delle loro attivita' economiche. Tale disciplina del segreto non incorre nel vizio di costituzionalita' denunciato perche' viene a operare entro i limiti ordinari del segreto d'ufficio, la cui determinazione, per quanto concerne l'attivita' svolta da un organo regionale quale e' la Commissione, non puo' spettare altro che alla valutazione discrezionale della stessa Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e dell'art. 97 della Costituzione, degli artt. 8 e 9 della legge approvata dall'Assemblea siciliana il 28 luglio 1990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia", con riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana ed all'art. 97 della Costituzione, anche in relazione ai limiti posti dal vigente codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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