Corte costituzionale

Sentenza n. 393/1991

Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
393/1991
Data di deposito
31 ottobre 1991
Data di decisione
15 ottobre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:393

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 17599

Il sacrificio della sospensione temporanea del godimento di terreni di bacini montani da sottoporre a opere di risistemazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 42, secondo comma, Cost., prefigurandosi come limite volto a garantire la funzione sociale della proprieta', ed e' compensato con un indennizzo che si aggiunge al beneficio realizzato dalle opere effettuate a spese dello Stato; deve in conseguenza ritenersi giustificata la non prevista rivalutazione dell'indennizzo, anche a fronte di una lunga durata dell'occupazione, proprio perche' alla progressiva diminuzione di valore dello stesso corrisponde il vantaggio determinato dalle opere di sistemazione in corso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost..)

Massima n. 17600

L'occupazione dei terreni di bacini montani da sottoporre ad opere di rinsaldamento e rimboschimento, pur potendo protrarsi a lungo nel tempo, in ogni caso non comporta compressione o svuotamento del diritto del proprietario - che conserva integro ed attuale il potere di disposizione del bene - si' che, nel caso, non essendo configurabile nessuna fattispecie espropriativa non traslativa, esclusa peraltro dal carattere di temporaneita' dell'occupazione, appare non pertinente il richiamo all'art. 42, terzo comma, Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost..)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Potenza con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dalla stessa Corte in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze