Corte costituzionale
Sentenza n. 393/1991
Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 393/1991
- Data di deposito
- 31 ottobre 1991
- Data di decisione
- 15 ottobre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:393
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 17599
Il sacrificio della sospensione temporanea del godimento di terreni di bacini montani da sottoporre a opere di risistemazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 42, secondo comma, Cost., prefigurandosi come limite volto a garantire la funzione sociale della proprieta', ed e' compensato con un indennizzo che si aggiunge al beneficio realizzato dalle opere effettuate a spese dello Stato; deve in conseguenza ritenersi giustificata la non prevista rivalutazione dell'indennizzo, anche a fronte di una lunga durata dell'occupazione, proprio perche' alla progressiva diminuzione di valore dello stesso corrisponde il vantaggio determinato dalle opere di sistemazione in corso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost..)
Massima n. 17600
L'occupazione dei terreni di bacini montani da sottoporre ad opere di rinsaldamento e rimboschimento, pur potendo protrarsi a lungo nel tempo, in ogni caso non comporta compressione o svuotamento del diritto del proprietario - che conserva integro ed attuale il potere di disposizione del bene - si' che, nel caso, non essendo configurabile nessuna fattispecie espropriativa non traslativa, esclusa peraltro dal carattere di temporaneita' dell'occupazione, appare non pertinente il richiamo all'art. 42, terzo comma, Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost..)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Potenza con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dalla stessa Corte in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze