Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1991

Corte cost., sent. 17 ottobre 1991, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
387/1991
Data di deposito
17 ottobre 1991
Data di decisione
9 ottobre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:387

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 35 del 6 febbraio 1991
  • legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • delibera legislativa Regione Siciliana del 16 aprile 1991
  • art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 16 aprile 1991

Parametri

Massime

Massima n. 17575

Nella questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 17, lett. c), Stat. sicil. e 97 Cost., della disposizione dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991, secondo cui, ove risulti impossibile procedere alle surrogazioni di uno o piu' componenti del comitato di gestione delle Uu.ss.ll., si verifica decadenza dell'organo solo nel caso che per tale causa vengano a mancare la meta' piu' uno dei componenti (ved. massima C), non ha rilievo la circostanza che con il d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, siano state dettate norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali che prevedono la sostituzione dei comitati di gestione con organi di nuova istituzione. Il disegno di legge impugnato, infatti, e' stato approvato prima che tale sostituzione (art. 1 del d.l. n. 35 del 1991, come modificato dalla legge di conversione) divenisse operante: la sua validita', e i relativi limiti di operativita', concernono normative e riflessi attuativi, con preciso ambito cronologico che non puo' ritenersi in tutto coperto dal d.l. n. 35 del 1991.

Massima n. 17576

Come gia' ritenuto dalla Corte, la Regione siciliana, quale titolare in materia di assistenza sanitaria di potesta' legislativa concorrente ai sensi dell'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale, ha il potere di legiferare, entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, in tema di ordinamento delle strutture preposte all'esercizio di detta assistenza (nella specie: U.S.L.). - Nello stesso senso: S. n. 385/1991.

Massima n. 17577

Col disporre che, ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o piu' componenti del comitato di gestione delle Uu.ss.ll. si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui per tale causa vengano a mancare la meta' piu' uno dei componenti, l'art. 1 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 non travalica i limiti statutari della competenza legislativa regionale in materia di disciplina delle unita' sanitarie locali, non potendosi rinvenire l'esistenza di diverso e cogente principio nella legislazione statale. Peraltro, nel suo contenuto sostanziale, la disciplina regionale non intende definire la composizione del comitato di gestione delle unita' sanitarie, anche nella consistenza numerica, in modo difforme dalla legislazione nazionale, ma si prefigge soltanto lo scopo di rendere possibile il funzionamento di tale organo, evitandone lo scioglimento in fattispecie per le quali le leggi statali invocate dal ricorrente (legge n. 833 del 1978 e legge n. 87 del 1986, che ha posto la normativa transitoria in attesa della riforma delle unita' sanitarie locali) non contengono regole. Ne' sussiste violazione dell'art. 97 Cost., dato che la ratio del disegno di legge e' proprio quella di assicurare il buon andamento del servizio sanitario e la normativa impugnata, per quanto detto, risulta idonea a tal fine. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991, sollevata in riferimento agli artt. 17, lett. c) Stat. sic. e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 (recante "Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle Uu.ss.ll.'), promossa dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 17, lett. c) dello statuto siciliano e all'art. 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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