Corte costituzionale

Sentenza n. 385/1991

Corte cost., sent. 17 ottobre 1991, n. 385

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
385/1991
Data di deposito
17 ottobre 1991
Data di decisione
9 ottobre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:385

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 56, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 61, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 13, legge n. 181 del 26 aprile 1982
  • art. 30, delibera legislativa Regione Siciliana del 16 aprile 1991
  • art. 31, delibera legislativa Regione Siciliana del 16 aprile 1991

Parametri

  • art. 14, lett. p), statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. o), statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. c), statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 119, Costituzione
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 17570

Le unita' sanitarie locali non sono ne' enti locali ne' enti regionali, ma "strutture operative" di enti locali, destinate "alla gestione unitaria della tutela della salute in modo uniforme sull'intero territorio nazionale" ( art. 10, legge n. 833 del 1978). Percio', per quanto riguarda la Sicilia, l'organizzazione delle unita' sanitarie locali non rientra nella competenza esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali e degli enti regionali di cui all'art. 14, lett. o) e p) dello Statuto, ma nella competenza legislativa concorrente da esercitarsi "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato", che l'art. 17 dello stesso Statuto, alle lettere b) e c) attribuisce alla Regione in materia d'igiene, sanita' pubblica e assistenza sanitaria. La disciplina dell'organizzazione delle strutture, attraverso le quali si attuano le funzioni di amministrazione attiva, non si identifica tuttavia con la disciplina delle funzioni di controllo e con l'organizzazione dei relativi organi, che possono essere variamente ripartite fra Stato e regioni. - Sulla estensione della potesta' legislativa della Regione siciliana ex art. 17, lett. b) e c) Statuto speciale, alle strutture attraverso le quali igiene, sanita' pubblica e assistenza sanitaria vengono curate: S. n. 88/1973.

Massima n. 17571

L'art. 15 dello Statuto speciale per la Sicilia, attribuendo alla Regione potesta' legislativa esclusiva in materia di controllo degli enti locali, comporta l'attribuzione di tale tipo di potesta' legislativa anche, (e a maggior ragione) in materia di controlli sulle strutture interne di tali enti locali (fra le quali le unita' sanitarie locali). Nell'esercizio di tale potesta' la Regione e' tenuta tuttavia ad osservare, fra gli altri, i limiti posti dalle leggi di grande riforma economico-sociale.

Massima n. 17572

Come la Corte ha gia' affermato, la disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificata dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) che inserisce nell'organo di controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale e un rappresentante del ministero del tesoro, costituisce attuazione specifica di un principio dell'ordinamento dello Stato relativo al coordinamento della finanza di tutti gli enti locali - del quale e' espressione il primo comma dell'art. 119 Cost. - ed e' norma fondamentale di riforma economico-sociale. Per il contenuto e la specifica finalita' del precetto, essa costituisce un'innovazione del sistema, volta a realizzare un compito di interesse generale e indivisibile dello Stato, con la necessaria uniforme attuazione sull'intero territorio nazionale. La indicata disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificata dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) inoltre, non e' resa inoperante dall'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali. Nel prevedere che alle unita' sanitarie locali si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province, tale articolo fa infatti salve le "diverse disposizioni di legge", fra le quali la norma di riforma in parola e' ovviamente compresa. E d'altra parte, anche per effetto del combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 61 della stessa legge n. 142 del 1990, allo stato, non essendosi provveduto alla ricostituzione degli organi di controllo, essa e' tuttora efficace. - Sulla disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) come norma fondamentale di riforma economico-sociale: S. n. 107/1987.

Massima n. 17573

Con l'attribuire il controllo sugli atti delle U.S.L. della Sicilia agli stessi organi che esercitano il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nella loro ordinaria composizione, l'art. 30 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale il 16 aprile 1991, si pone in contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale (ved. massima C) stabilita dall'art. 49 della legge n. 833 del 1978 (cosi' come modificato dall'art. 13, della legge n. 181 del 1982) secondo la quale i controlli sugli atti delle U.S.L. sono esercitati dai comitati regionali di controllo, integrati da un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e da un rappresentante del ministero del tesoro. Pertanto, violando il limite posto da tale norma, ex art. 119 Cost., alla competenza legislativa spettante in materia, ex art. 15 Statuto speciale, alla Regione (ved. massima B), la disposizione del disegno di legge regionale va dichiarata illegittima, nella parte in cui non prevede che l'organo competente per il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali sia integrato da un rappresentante del ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale.

Massima n. 17574

L'abrogazione, disposta dall'art. 31, lett. e) e g), del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991, della precedente normativa regionale che in relazione ai controlli sugli atti delle U.S.L., prevedava l'integrazione dell'organo di controllo col medico provinciale e un dirigente dell'amministrazione regionale designato dall'assessore regionale per la sanita', non da' luogo a collisione con la norma fondamentale di riforma economico-sociale (ved. massima B) posta dall'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181). A differenza dalla disposizione regionale, questa infatti prevede l'integrazione dell'organo di controllo sulle unita' sanitarie locali con un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e un rappresentante del ministero del tesoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, lett. e) e g), del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991, sollevata in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano e 119 della Costituzione.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 (recante "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana: Norme in materia d'ineleggibilità a deputato regionale"), nella parte in cui non prevede che l'organo competente per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali sia integrato da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, lettere e) e g) dello stesso disegno di legge, proposta dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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