Corte costituzionale
Sentenza n. 384/1991
Corte cost., sent. 17 ottobre 1991, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 384/1991
- Data di deposito
- 17 ottobre 1991
- Data di decisione
- 15 ottobre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 42 del 7 febbraio 1991
- art. 7, comma 2, legge n. 42 del 7 febbraio 1991
- art. 2, comma 2, legge n. 42 del 7 febbraio 1991
- art. 7, comma 2, legge del 7 febbraio 1991
- art. 2, comma 3, legge del 7 febbraio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17562
In considerazione sia della particolare posizione istituzionale della Corte dei conti, quale organo composto da magistrati dotati delle piu' ampie garanzie di indipendenza, che della natura della sue attribuzioni di controllo, caratterizzate dalla esclusione di apprezzamenti che non siano di ordine strettamente giuridico, deve essere riconosciuta alla Corte dei Conti, nell'esercizio della funzione di controllo, la legittimazione a promuovere questioni di legittimita' costituzionale limitatamente ai profili attinenti alla copertura finanziaria delle leggi di spesa; tale legittimazione, legata alla specificita' dei compiti della Corte dei conti nel quadro della finanza pubblica, si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che piu' difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte. - In senso conforme v. sent. nn. 226/1976 e 406/1989.
Massima n. 17563
La questione di legittimita' costituzionale relativa alla legge prevedente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri per interessi e ammortamento di capitali, derivanti dalla autorizzazione per gli enti pubblici (I.R.I., I.M.I. ed E.N.I.) di reperire risorse finanziarie per 10.000 miliardi mediante contrazione di mutui, non difetta di rilevanza, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, sol perche' sollevata dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio sull'ammissione al visto ed alla registrazione di un decreto del Ministro del Tesoro prevedente variazioni allo stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale 1992 e 1993, giudizio nel cui ambito non dovrebbe farsi applicazione delle norme censurate; cio' in quanto il predetto decreto di variazione e' stato emanato proprio per dare applicazione alle norme della legge sopra citata concernente la copertura finanziaria degli oneri assunti dallo Stato, con la conseguenza che a seguito dell'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme che prevedono l'assunzione di tali oneri per lo Stato, verrebbe meno la copertura finanziaria della variazione autorizzata e quindi il presupposto legittimante il relativo decreto.
Massima n. 17566
La questione di legittimita' costituzionale della legge 7 febbraio 1991 n. 42, prevedente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri per interessi ed ammortamento di capitali derivanti dall'autorizzazione per gli enti pubblici (I.R.I. I.M.I. E.N.I.) a reperire risorse finanziarie per 10.000 miliardi mediante contrazione di mutui ed emissione di obbligazioni, non difetta di rilevanza - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - sol perche' sollevata nel corso di un giudizio sull'ammissione al visto ed alla registrazione della Corte dei conti di un decreto di variazione allo stato di previsione della spesa dal Ministro del Tesoro e concernente l'onere relativo al pagamento degli interessi per il quale sussiste la indicata copertura in ossequio ai principi costituzionali; cio' in quanto il pagamento degli interessi e' inscindibilmente legato, in funzione accessoria, all'ammortamento di capitali per il quale invece si ritiene non sufficiente la copertura finanziaria; da cio' deriva che l'eventuale accertata mancanza di copertura finanziaria della prevista assunzione dell'onere di ammortamento si riverbera necessariamente sull'onere per gli interessi in quanto l'indicazione della copertura per essere sufficiente deve accompagnare l'operazione nella sua globalita' proprio perche' concepita in modo unitario.
Massima n. 17567
Le disposizioni della legge n. 468/1978 come mod. dalla l. n. 362/1988, che limiterebbero ai soli anni del bilancio pluriennale in corso l'obbligo di quantificazione delle quote di competenza attribuite a ciascuno di essi, hanno solo una funzione di raccordo, in attuazione dell'art. 81, quarto comma Cost., delle leggi di spesa pluriennali con il bilancio annuale e pluriennale e dettano la relativa disciplina, subordinata al precetto costituzionale, senza esaurire tutti gli aspetti che attengono alla sua osservanza dovendo quindi, per la parte non coperta dalla legge ordinaria, attingere direttamente ad esso cosi' come interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (v. supra massima E); in modo pertinente, quindi, la questione e' stata sollevata solo nei confronti della legge di spesa prevedente assunzioni a carico del bilancio dello Stato di oneri per i quali si ritiene insufficiente la indicata copertura finanziaria. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 428 del 1991.
Massima n. 17568
La Corte costituzionale ha costantemente affermato la propria competenza a giudicare le leggi di spesa per i profili attinenti la loro copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., il quale, deve venire interpretato estensivamente, nel senso cioe' di ricomprendervi non solo la legge di bilancio ma anche la legislazione ad essa preesistente nel suo complesso; in tal modo si e' riconosciuto alla norma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore ordinario e' tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata non gia' dall'automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell'equilibrio fra entrate e spese; la riconosciuta funzione sostanziale dell'art. 81, quarto comma, Cost., spiega i suoi effetti anche nei confronti delle leggi pluriennali di spesa nel senso che l'obbligo della copertura deve essere osservato anche relativamente a spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri, costituendo, la citata norma costituzionale, il parametro di riferimento per valutare l'attendibilita' delle deliberazioni di spesa di lunga durata e non solo per garantire l'equilibrio di bilanci gia' approvati, ma anche al fine di assicurare un equilibrio tendenziale fra entrate e spese la cui alterazione postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri. - Sulla funzione sostanziale dell'art. 81, quarto comma, Cost. e sulla portata dell'obbligo di copertura v. (sentt. n. 16/1961 e 37/1961; 1/1966; 47/1967; 17/1968, 22/1968 e 94/1968; 69/1989; 283/1991).
Massima n. 17569
La legge 7 febbraio 1991, n. 42, artt. 2, commi secondo e terzo, 7, comma secondo, autorizzando gli enti pubblici a reperire risorse finanziarie (10.000 miliradi per l'anno 1990) mediante contrazione di mutui ed emissione di obbligazioni, ha previsto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri relativi per interessi ed ammortamento di capitali, indicando la copertura finanziaria solo per i primi e limitatamente alla durata della legge pluriennale di bilancio, cosi' contravvenendo al principio (v. massima D) secondo il quale l'obbligo di copertura deve essere osservato anche per gli esercizi successivi al triennio di durata della legge pluriennale di bilancio, non sussistendo nel caso di specie ne' il carattere di flessibilita' nel momento attuativo ne' la indeterminabilita' della spesa, elementi questi che potrebbero giustificare l'attenuazione dell'obbligo di puntuale indicazione dei modi per far fronte alle spese che andranno a gravare sui bilanci non ancora approvati. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi secondo e terzo, e 7, comma secondo, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.. - Sull'attenuazione dell'obbligo della puntuale indicazione di mezzi di copertura O. n. 12/1987. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 428 del 1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3 e 7, comma 2, della legge 7 febbraio 1991, n. 42 (Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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