Corte costituzionale
Sentenza n. 368/1991
Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 368/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 17593
In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sentenza n. 570 del 1989) dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, - nella parte in cui, per la qualificazione di "piccolo imprenditore", agli effetti della stessa legge, si faceva riferimento al capitale (di non piu' di L. 900.000) investito nell'impresa - per stabilire se nei confronti di un'impresa insolvente sia esperibile la procedura concorsuale, unico criterio e' quello, desumibile dall'art. 2083 del codice civile, della prevalenza, nella stessa impresa, del lavoro sul capitale. - S. n. 570/1989.
Massima n. 17597
A norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (il quale riproduce l'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860) perche' un'impresa costituita in forma di societa' possa essere considerata artigiana, occorre che la maggioranza dei soci, o uno di essi nel caso di societa' costituita da due soli soci, svolga con prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. In presenza di tali condizioni l'impresa, dovendo essere ritenuta "artigiana", anche se costituita in societa', secondo i criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ. - gli unici ora applicabili (ved. massima A) per la qualificazione del "piccolo imprenditore" anche agli effetti della legge fallimentare - non e' soggetta a fallimento. Lo stesso art. 1, secondo comma, della legge fallimentare deve quindi ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. codice civile, nella parte in cui stabiliva che l'impresa artigiana, se costituita in societa', potesse venire dichiarata fallita e va quindi respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata, in riferimento al principio di ragionevolezza, sul presupposto che, in parte qua, l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare fosse tuttora in vigore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..) - S. n. 570/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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