Corte costituzionale

Sentenza n. 368/1991

Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
368/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:368

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 17593

In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sentenza n. 570 del 1989) dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, - nella parte in cui, per la qualificazione di "piccolo imprenditore", agli effetti della stessa legge, si faceva riferimento al capitale (di non piu' di L. 900.000) investito nell'impresa - per stabilire se nei confronti di un'impresa insolvente sia esperibile la procedura concorsuale, unico criterio e' quello, desumibile dall'art. 2083 del codice civile, della prevalenza, nella stessa impresa, del lavoro sul capitale. - S. n. 570/1989.

Massima n. 17597

A norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (il quale riproduce l'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860) perche' un'impresa costituita in forma di societa' possa essere considerata artigiana, occorre che la maggioranza dei soci, o uno di essi nel caso di societa' costituita da due soli soci, svolga con prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. In presenza di tali condizioni l'impresa, dovendo essere ritenuta "artigiana", anche se costituita in societa', secondo i criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ. - gli unici ora applicabili (ved. massima A) per la qualificazione del "piccolo imprenditore" anche agli effetti della legge fallimentare - non e' soggetta a fallimento. Lo stesso art. 1, secondo comma, della legge fallimentare deve quindi ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. codice civile, nella parte in cui stabiliva che l'impresa artigiana, se costituita in societa', potesse venire dichiarata fallita e va quindi respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata, in riferimento al principio di ragionevolezza, sul presupposto che, in parte qua, l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare fosse tuttora in vigore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..) - S. n. 570/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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