Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1991

Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
365/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GALLO E.
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 1, lett. q), legge della Regione Toscana n. 17 del 15 marzo 1980
  • art. 37, legge della Regione Toscana n. 59 del 1° settembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17497

La potesta' di sanzionare eventuali illeciti amministrativi non risulta riservata allo Stato, ma segue i criteri ordinari di distribuzione delle competenze per materia tra Stato e Regioni, spettando quindi a queste ultime, nelle materie di cui all'art. 117 Cost., il potere di definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale, le violazioni di natura amministrativa costituenti illecito. In particolare, in materia di caccia, e' errato l'assunto che l'elencazione degli illeciti amministrativi formulata nell'art. 31 della relativa legge-quadro (n. 968 del 1977) debba considerarsi "chiusa" esaurendo ogni ipotesi di illecito configurabile al riguardo: con la conseguenza che e' legittima la disposizione di legge regionale la quale prevede l'applicabilita' di sanzione amministrativa nel caso di addestramento di cane da caccia in ambito e periodo vietati, avendo la stessa regolato, per una finalita' di protezione della fauna conforme ai principi ispiratori della predetta legge-quadro nazionale, una fattispecie di illecito amministrativo sicuramente riconducibile alla materia "caccia" di competenza regionale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17, cosi' come modificato dall'art. 37 della legge della stessa Regione 1 settembre 1989, n. 59). - In materia, da ultimo v. S. n. 350/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della Regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria), così come modificato dall'art. 37 della legge della Regione Toscana 1° settembre 1989, n. 59, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Giudice conciliatore di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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