Corte costituzionale
Sentenza n. 365/1991
Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 365/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- GALLO E.
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:365
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 1, lett. q), legge della Regione Toscana n. 17 del 15 marzo 1980
- art. 37, legge della Regione Toscana n. 59 del 1° settembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 17497
La potesta' di sanzionare eventuali illeciti amministrativi non risulta riservata allo Stato, ma segue i criteri ordinari di distribuzione delle competenze per materia tra Stato e Regioni, spettando quindi a queste ultime, nelle materie di cui all'art. 117 Cost., il potere di definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale, le violazioni di natura amministrativa costituenti illecito. In particolare, in materia di caccia, e' errato l'assunto che l'elencazione degli illeciti amministrativi formulata nell'art. 31 della relativa legge-quadro (n. 968 del 1977) debba considerarsi "chiusa" esaurendo ogni ipotesi di illecito configurabile al riguardo: con la conseguenza che e' legittima la disposizione di legge regionale la quale prevede l'applicabilita' di sanzione amministrativa nel caso di addestramento di cane da caccia in ambito e periodo vietati, avendo la stessa regolato, per una finalita' di protezione della fauna conforme ai principi ispiratori della predetta legge-quadro nazionale, una fattispecie di illecito amministrativo sicuramente riconducibile alla materia "caccia" di competenza regionale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17, cosi' come modificato dall'art. 37 della legge della stessa Regione 1 settembre 1989, n. 59). - In materia, da ultimo v. S. n. 350/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della Regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria), così come modificato dall'art. 37 della legge della Regione Toscana 1° settembre 1989, n. 59, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Giudice conciliatore di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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