Corte costituzionale
Sentenza n. 360/1991
Corte cost., sent. 18 luglio 1991, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 360/1991
- Data di deposito
- 18 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:360
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 13, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 11, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 6, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 18, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 7, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 9, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 23, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 8, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 5, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 1, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 3, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 22, legge n. 81 del 8 marzo 1991
Parametri
- art. 2, lett. r), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, lett. u), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 116, Costituzione
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 17487
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ricorsi in via principale se prive di una motivazione che consenta al giudice delle leggi il vaglio "in limine litis " - attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto - della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere, in relazione alle singole disposizioni impugnate. Sono quindi inammissibili, per assoluta genericita' e carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 - in relazione all'art. 116 Cost. e agli artt. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e 8, nn. 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - in quanto le censure riguardano singole disposizioni della legge denunziata e non sono necessariamente estensibili all'intero testo di essa. - O. nn. 517/1987, 1111/1988, 459/1989 e 85/1990.
Massima n. 17489
La legge-quadro n. 81 del 1991, concernente la professione di maestro di sci, e' finalizzata a trarre dal preesistente assetto normativo, disomogeneo e carente, un ambito di riferimento per l'intervento delle regioni dotate di potesta' legislativa concorrente ed e' inapplicabile alle regioni a statuto speciale e province autonome, tranne che per l'art. 22, in cui e' contenuto l'esplicito richiamo a queste ultime. Sono quindi inammissibili, per difetto di interesse a ricorrere, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 6, 7, 8, 13 e 18 della legge 8 marzo 1991, n. 81, impugnati in riferimento all'art. 116 Cost. ed all'art. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale, per la Valle d'Aosta e degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 23 della stessa legge, denunziati in relazione agli artt. 8, numeri 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige. - Per l'analoga fattispecie, concernente le guide alpine, v. s. n. 372/1989.
Massima n. 17492
L'opportunita' di assicurare standards minimi di bagaglio tecnico-culturale e condizioni basilari inderogabili per l'accesso ad attivita' di larga diffusione, sussiste tanto piu' per lo sport dello sci, nel quale tra l'altro, la possibile pratica agonistica richiede una spiccata capacita', da parte dei maestri, di selezionare le attitudini degli allievi. Nel caso della professione di maestro di sci, infatti, il rilievo dell'interesse nazionale sotteso - che risulta peraltro nettamente inferiore all'ipotesi dell'attivita' delle guide alpine, di cui a precedente decisione - ricorre sotto un profilo didattico e ricreativo, legato al corretto insegnamento delle tecniche. Non e' percio' irragionevole, arbitrario o pretestuoso, in quanto rientra nei limiti necessari per soddisfare detto interesse e risponde ad un criterio di adeguatezza, che si impongano anche alla regione autonoma Valle d'Aosta ed alla Provincia autonoma di Trento, le materie d'insegnamento dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento di detta professione (art. 7, l. n. 81 del 1991) e che le prove d'esame relative si articolino su tre sezioni (tecnica, didattica e culturale: art. 9 stessa legge). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, l. 8 marzo 1991, n. 81, denunziato in riferimento agli artt. 116 Cost., 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, 8, nn. 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.). - S. nn. 13/1961, 372/1989 e 245/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi.
1) dichiara inammissibili:
a) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), in relazione all'art. 116 della Costituzione e all'art. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), e agli artt. 8, numeri 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
b) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nei confronti degli artt. 5, 6, 7, 8, 13 e 18 della legge stessa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed all'art. 2, lett. u) e lett. r), del suo Statuto speciale, e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 23 della stessa legge, in relazione agli artt. 8, nn. 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della stessa legge, sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed all'art. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, numeri 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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