Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1991

Corte cost., sent. 16 luglio 1991, n. 350

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
350/1991
Data di deposito
16 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:350

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 1, lett. d), legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 15 maggio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 17491

Il legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, puo' definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa, anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge statale. Al riguardo, stante che l'"addestramento dei cani", in quanto attivita' strumentale all'esercizio venatorio, e' riconducibile (ex art. 117 Cost.) alla materia "caccia", non e' censurabile la legge regionale che prevede, nell'ipotesi dell'"addestramento dei cani in ambiti protetti", l'applicabilita' della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 31, lett. c), della legge statale n. 968 del 27 dicembre 1977, per l'esercizio della caccia in zone di divieto. Trattasi infatti di disposizione che non amplia la nozione di caccia fissata dalla legge-quadro statale ne' varia l'elenco dei mezzi destinati alla caccia ivi contenuto, bensi' introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo, in aggiunta a quelli di cui al predetto art. 31, sanzionandola per relationem e che risponde alle finalita' protezioniste perseguite, in linea preminente, dalla stessa legge-quadro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, comma primo, lett. d), della legge della regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20). - S. nn. 21/1957, 72/1977, 62/1979, 97/1987, 192/1987, 729/1988, 1034/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma primo, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20 (Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni), in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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