Corte costituzionale
Sentenza n. 350/1991
Corte cost., sent. 16 luglio 1991, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 350/1991
- Data di deposito
- 16 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:350
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, comma 1, lett. d), legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 15 maggio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 17491
Il legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, puo' definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa, anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge statale. Al riguardo, stante che l'"addestramento dei cani", in quanto attivita' strumentale all'esercizio venatorio, e' riconducibile (ex art. 117 Cost.) alla materia "caccia", non e' censurabile la legge regionale che prevede, nell'ipotesi dell'"addestramento dei cani in ambiti protetti", l'applicabilita' della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 31, lett. c), della legge statale n. 968 del 27 dicembre 1977, per l'esercizio della caccia in zone di divieto. Trattasi infatti di disposizione che non amplia la nozione di caccia fissata dalla legge-quadro statale ne' varia l'elenco dei mezzi destinati alla caccia ivi contenuto, bensi' introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo, in aggiunta a quelli di cui al predetto art. 31, sanzionandola per relationem e che risponde alle finalita' protezioniste perseguite, in linea preminente, dalla stessa legge-quadro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, comma primo, lett. d), della legge della regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20). - S. nn. 21/1957, 72/1977, 62/1979, 97/1987, 192/1987, 729/1988, 1034/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma primo, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20 (Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni), in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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