Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1991

Corte cost., sent. 10 luglio 1991, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
319/1991
Data di deposito
10 luglio 1991
Data di decisione
8 luglio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:319

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 17433

L'indennita' premio di servizio deve essere considerata, sia per effetto della nuova legislazione che per effetto dei numerosi interventi della Corte Costituzionale, come un trattamento di fine rapporto e, in particolare, come un diritto del lavoratore da lui conseguito durante la prestazione della sua attivita' lavorativa della quale e' frutto, e pertanto entrata a far parte del patrimonio del dipendente, e possibile oggetto di successione ed anche di disposizione testamentaria, allo stesso modo di quanto avviene, a norma dell'art. 2122 cod. civ., per l'indennita' di fine rapporto. Di conseguenza, ove manchino le persone che a norma dell'art. 3 l. 8 marzo 1968 n. 152 hanno titolo alla attribuzione indiretta della indennita' (vedovi e vedove non separati, figli e genitori ultrasessantenni gia' a carico del dipendente ecc..), devono trovare applicazione le regole della successione 'ex lege'. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 8 marzo 1968, n. 152 nella parte in cui non prevede la possibilita', per l'indennita' premio di servizio, della successione 'ex lege', qualora manchino le persone indicate nella stessa norma. - Sulla natura dell'indennita' premio di servizio: S. nn. 208/1986, 703/1988 e 471/1989. - Sull'art. 2122, terzo comma, cod. civ.: S. n. 8/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze