Corte costituzionale
Sentenza n. 319/1991
Corte cost., sent. 10 luglio 1991, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 319/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 17433
L'indennita' premio di servizio deve essere considerata, sia per effetto della nuova legislazione che per effetto dei numerosi interventi della Corte Costituzionale, come un trattamento di fine rapporto e, in particolare, come un diritto del lavoratore da lui conseguito durante la prestazione della sua attivita' lavorativa della quale e' frutto, e pertanto entrata a far parte del patrimonio del dipendente, e possibile oggetto di successione ed anche di disposizione testamentaria, allo stesso modo di quanto avviene, a norma dell'art. 2122 cod. civ., per l'indennita' di fine rapporto. Di conseguenza, ove manchino le persone che a norma dell'art. 3 l. 8 marzo 1968 n. 152 hanno titolo alla attribuzione indiretta della indennita' (vedovi e vedove non separati, figli e genitori ultrasessantenni gia' a carico del dipendente ecc..), devono trovare applicazione le regole della successione 'ex lege'. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 8 marzo 1968, n. 152 nella parte in cui non prevede la possibilita', per l'indennita' premio di servizio, della successione 'ex lege', qualora manchino le persone indicate nella stessa norma. - Sulla natura dell'indennita' premio di servizio: S. nn. 208/1986, 703/1988 e 471/1989. - Sull'art. 2122, terzo comma, cod. civ.: S. n. 8/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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