Corte costituzionale
Sentenza n. 294/1991
Corte cost., sent. 26 giugno 1991, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 294/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:294
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio n. 19 del 11 maggio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 17330
Anche per la legge regionale e' ammessa la configurabilita' della violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., che tuttavia, come per la legge nazionale, deve considerarsi sussistente se le maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge stessa siano esattamente prevedibili, "nell'an e nel quantum", in base ad una prudente valutazione da operarsi in via preventiva, al momento della sua approvazione e non al riscontro da attuare successivamente, alla stregua di quanto in effetti verificatosi. - S. nn. 63/1979, 320/1989, 478/1987, 341/1983.
Massima n. 17331
La legge della Regione Lazio n. 19 del 1984 che detta norme di procedura per l'estinzione delle I.P.A.B., ha natura meramente organizzatoria e non di legge di spesa. In particolare, dalla disposizione che individua il comune quale possibile destinatario del patrimonio dell'I.P.A.B. da dichiarare estinta e quale subentrante nei rapporti giuridici ad essa facenti capo, derivano a carico del comune oneri non soltanto imprevedibili nelle quantita' e nei tempi, ma addirittura del tutto eventuali al momento della approvazione della legge predetta (v. massima A): la situazione di non contingente e grave "mancanza di mezzi economici e finanziari" costituisce infatti un presupposto possibile e non necessario della dichiarazione di estinzione, il cui accertamento viene comunque effettuato quando il relativo procedimento e' gia' avviato. Ne' possono indurre a contrario avviso l'accertamento risultante, nel caso di specie, dalla dichiarazione di estinzione dell'I.P.A.B. di cui trattasi ("Ospedale S. Giovanni di Dio" di Soriano nel Cimino) con deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 1988 (sia pure con riferimento al 31 dicembre 1986), ne' il ripianamento disposto mediante contributi a favore del comune, anche in relazione all'I.P.A.B. suddetta, con la successiva legge regionale 25 novembre 1989, n. 69. (Non fondatezza in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 11 maggio 1984, n. 19).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 11 maggio 1984, n. 19 (Norme di procedura per l'estinzione delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale), come sollevata dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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