Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1991
Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:271
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia n. 62 del 27 maggio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 17302
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, sul presupposto che essa, includendo i laboratori per la riproduzione di fotografie su ceramica fra gli insediamenti civili, anziche' fra quelli produttivi, abbia sottratto gli scarichi derivanti da tali laboratori al regime autorizzatorio, sanzionato penalmente, previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, dalla legge statale. La legge regionale impugnata, infatti, cosi' come interpretata dalla Giunta regionale, si e' limitata a ricomprendere i laboratori fotografici e radiografici nell'ambito degli insediamenti civili adibiti a prestazione di servizi, senza ulteriore specificazione. E d'altra parte la questione se i laboratori che effettuano riproduzioni fotografiche su ceramiche siano da ricomprendersi tra gli insediamenti produttivi anziche' tra quelli civili, importa esclusivamente la interpretazione delle leggi statali in materia (l. n. 316/1976 e d.l. n. 544/1976), interpretazione questa che rientra nella c.d. funzione di nomofilachia che l'ordinamento assegna alla Corte di cassazione (innanzi al quale, peraltro, pende il giudizio a quo). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della l.r.lo. 27 maggio 1985, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento), interpretata secondo la delibera della Giunta regionale 24 giugno 1986, n. 4/10562, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze