Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:271

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia n. 62 del 27 maggio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 17302

Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, sul presupposto che essa, includendo i laboratori per la riproduzione di fotografie su ceramica fra gli insediamenti civili, anziche' fra quelli produttivi, abbia sottratto gli scarichi derivanti da tali laboratori al regime autorizzatorio, sanzionato penalmente, previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, dalla legge statale. La legge regionale impugnata, infatti, cosi' come interpretata dalla Giunta regionale, si e' limitata a ricomprendere i laboratori fotografici e radiografici nell'ambito degli insediamenti civili adibiti a prestazione di servizi, senza ulteriore specificazione. E d'altra parte la questione se i laboratori che effettuano riproduzioni fotografiche su ceramiche siano da ricomprendersi tra gli insediamenti produttivi anziche' tra quelli civili, importa esclusivamente la interpretazione delle leggi statali in materia (l. n. 316/1976 e d.l. n. 544/1976), interpretazione questa che rientra nella c.d. funzione di nomofilachia che l'ordinamento assegna alla Corte di cassazione (innanzi al quale, peraltro, pende il giudizio a quo). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della l.r.lo. 27 maggio 1985, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento), interpretata secondo la delibera della Giunta regionale 24 giugno 1986, n. 4/10562, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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