Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1991
Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 797, n. 7, codice di procedura civile
- legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 44, comma 1, lett. b), legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 16874
Non puo' la Corte costituzionale valutare se dalla norma dell'art. 44, primo comma, lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, in virtu' della quale, anche in mancanza di accertato stato di abbandono (artt. 7 e segg. stessa legge) il minore che sia figlio biologico di uno dei coniugi (cioe' da lui generato) puo' essere adottato, ma soltanto dall'altro, sia o meno ricavabile un principio fondamentale rientrante, ai sensi dell'art. 797, n. 7, cod. proc. civ., nella nozione di ordine pubblico, trattandosi di questione eminentemente interpretativa e per di piu' riferita a un concetto (come quello di "ordine pubblico" nella indicata disposizione del codice) assai elastico ed indeterminato. Ne' puo', quindi, la Corte sindacare il giudizio espresso dal giudice 'a quo' col ritenere rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della suddetta disposizione dell'art. 44, primo comma, lett. b), della legge n. 184 del 1983, in quanto ostativa alla richiesta delibazione di un provvedimento straniero (nella specie svizzero) con il quale, nel caso suddetto, e' stata pronunciata l'adozione da parte di entrambi i coniugi.
Massima n. 16876
Come gia' piu' volte affermato, alla stregua delle direttive costituzionali (artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost.), l'istituto dell'adozione deve avere il proprio centro di gravita' nella tutela del preminente interesse del minore, rispetto al quale devono essere subordinati tanto gli interessi degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine. - S. nn. 11/1981, 197/1986, 198/1986, 182/1988.
Massima n. 16877
Nella particolare figura dell'adozione del figlio del coniuge, esistono per un verso le esigenze di consolidare l'unita' familiare, agevolando l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno dei coniugi e per altro verso, d'evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti. Nella non facile composizione di tali esigenze, deve escludersi che il legislatore, nel configurare l'istituto, nell'autonoma regolamentazione adottata, nel prioritario interesse del minore, come adozione non pienamente legittimante, e, in particolare, con il non prevedere l'adozione da parte del genitore biologico del minore e quindi non consentire la delibazione di un provvedimento straniero contenente l'adozione di entrambi i coniugi, di cui uno genitore biologico del minore, abbia compiuto scelte contrastanti con il principio della parita' morale e giuridica dei coniugi: la sostanziale parita' fra essi e' assicurata, sul piano dei rapporti personali, dall'attribuzione ad entrambi i coniugi della piena potesta' sul minore, mentre, sul piano dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono all'intento di garantire l'interesse del minore (v. mass. precedente) rispetto al quale quello del genitore adottivo deve cedere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.). - S. n. 44/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione speciale per i minorenni, con ordinanza del 19 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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